CONNUBIUM/CONUBIUM
Il
termine connubium (o conubium) deriva da cum e
nubo ("mi sposo") e indica la capacità
civile di contrarre matrimonio legittimo. Di regola, il connubium
vige solo fra cittadini romani liberi, con alcune eccezioni.
Eccezioni
al diritto di connubium fra cittadini romani liberi
- Anticamente,
vi era divieto di connubium fra patrizi e plebei: tale
divieto fu rimosso dalla lex Canuleia del 445 a. C.
- Fu
sempre proibito il matrimonio fra parenti sia in linea diretta
(genitori e figli, nonni e nipoti...), sia in linea collaterale
(fratelli e sorelle, zii e nipoti…). Una singolare deroga si
ebbe nel 49 d. C., quando fu concesso il matrimonio con la figlia
del fratello, per permettere all'imperatore Claudio di sposare
la nipote Agrippina.
- Proibito
era anche il matrimonio con affini (cioè parenti dell'altro
coniuge): per esempio, ex suoceri ed ex cognati.
- Era
vietato il matrimonio di cittadini liberi con donne di cattiva
reputazione (fra queste, rientravano anche le donne di teatro) e di
senatori con liberte (schiave liberate) e figlie di attori.