Documento 10 - Legge 19 aprile 1942, n. 517
Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo


Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1942 n. 126.


Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art 1. E’ vietato l’esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo ad italiani
ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a
società rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza
ebraica.
Art 2. Sono vietate la rappresentazione, l’esecuzione, la proiezione pubblica e la
registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrono o abbiano
concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e
alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza
ebraica.
Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l’importazione di matrici
di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse.
Art 3. E’ vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione dei film, soggetti,
sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche e qualsiasi
altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché
impiegare e utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazione di doppiaggio o di
post sincronizzazione, personale artistico, tecnico amministrativo ed esecutivo
appartenente alla razza ebraica.
Art 4. Per i film da importare dall’estero l’Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole
Estere (ENAIPE), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell’art.
5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404 sul monopolio per l’acquisto, l’importazione e la
distribuzione dei film cinematografici provenienti dall’estero, l’acquisto dei film
esteri, terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori dal Regno in
relazione alle disposizioni della presente legge.
A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate da
elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi
e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole
importanza.
Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà attenersi il
Ministro della cultura popolare nell’accordare o meno ai film importati dall’estero il nulla
osta per la proiezione in pubblico di cui all’art. 1 del regolamento per la vigilanza
governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con Regio Decreto legge 24
settembre 1923 - 1, n. 3287.
Art 5. Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro
per l’interno, sarà nominata una commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti
del Ministero dell’interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla
compilazione ed all’aggiornamento degli elenchi di autori o di artisti esecutori
appartenenti alla razza ebraica.
Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od
apolidi, residenti nel Regno, l’inclusione nell’elenco dovrà essere preceduta
dall’accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero dell’interno, secondo le
norme contenute negli articoli 8 e 26 del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728.
Tali elenchi sono pubblici.
Art 6. Ai componenti della commissione saranno corrisposti per ogni giornata di
adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall’Art 63 del R.
decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
7. Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della
presente legge è punito con l’ammenda da lire 50 a lire 10.000.

Data a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – PAVOLINI – GRANDI

Visto, il Guardasigilli: Grandi


Percorsi di lettura

1. La legge si riferisce all’esclusione degli “elementi ebrei” dal campo dello spettacolo. Quale connotazione puoi rilevare nell’uso del termine “elementi”?
2. L’art. 1 allarga il campo dell’esclusione prevista dalla legge dalle persone fisiche alle persone giuridiche: spiega in che cosa consiste questo allargamento.
3. Indica i campi dello spettacolo dai quali sono esclusi gli elementi ebrei, secondo quanto viene detto nell’art. 2.
4. Individua tutti gli aspetti del mondo della produzione cinematografica preclusi agli ebrei secondo l’Art 3.
5. Individua le conseguenze sull’importazione di film in relazione a quanto si dice nell’Art 4.
6. A chi era affidata la concessione del nulla osta per l’importazione di un film straniero?
7. Chi era incaricato di redigere e aggiornare l’elenco degli autori di razza ebraica?
8. Sei a conoscenza del rifiuto, da parte di alcuni stati, di proiettare film o di pubblicare libri ritenuti contrari ai principi fondanti degli stessi stati? Cita qualche esempio ed esprimi la tua opinione su questi fatti.