Documento 10 - Legge 19 aprile 1942, n. 517
Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28
maggio 1942 n. 126.
Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per
volontà della Nazione Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:
Art 1.
E’ vietato l’esercizio di qualsiasi attività
nel campo dello spettacolo ad italiani
ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla
razza ebraica, anche se discriminati, nonché a
società rappresentate, amministrate o dirette
in tutto o in parte da persone di razza
ebraica.
Art 2.
Sono vietate la rappresentazione, l’esecuzione,
la proiezione pubblica e la
registrazione su dischi fonografici di
qualsiasi opera alla quale concorrono o abbiano
concorso autori od esecutori italiani,
stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e
alla cui esecuzione abbiano comunque
partecipato elementi appartenenti alla razza
ebraica.
Sono del pari vietati lo smercio dei dischi
fonografici e l’importazione di matrici
di dischi previsti dal precedente comma e la
successiva riproduzione delle matrici stesse.
Art 3.
E’ vietato utilizzare in qualsiasi modo per la
produzione dei film, soggetti,
sceneggiature, opere letterarie, drammatiche,
musicali, scientifiche ed artistiche e qualsiasi
altro contributo, di cui siano autori persone
appartenenti alla razza ebraica, nonché
impiegare e utilizzare comunque nella detta
produzione, o in operazione di doppiaggio o di
post sincronizzazione, personale artistico,
tecnico amministrativo ed esecutivo
appartenente alla razza ebraica.
Art 4.
Per i film da importare dall’estero l’Ente
Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole
Estere (ENAIPE), nel giudicare della
opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell’art.
5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404 sul
monopolio per l’acquisto, l’importazione e la
distribuzione dei film cinematografici
provenienti dall’estero, l’acquisto dei film
esteri, terrà conto delle condizioni nelle
quali questi sono stati prodotti fuori dal Regno in
relazione alle disposizioni della presente
legge.
A tale scopo le domande di acquisto di film
esteri debbono essere corredate da
elenchi nominativi degli autori delle opere
utilizzate per la produzione dei film medesimi
e di coloro che hanno ad essa concorso con
contributi artistici e tecnici di notevole
importanza.
Agli stessi criteri indicati nel primo comma
del presente articolo dovrà attenersi il
Ministro della cultura popolare nell’accordare
o meno ai film importati dall’estero il nulla
osta per la proiezione in pubblico di cui
all’art. 1 del regolamento per la vigilanza
governativa sulle pellicole cinematografiche
approvato con Regio Decreto legge 24
settembre 1923 - 1, n. 3287.
Art 5.
Con decreto del Ministro per la cultura
popolare, di concerto con il Ministro
per l’interno, sarà nominata una commissione di
cui fanno parte anche due rappresentanti
del Ministero dell’interno ed alla quale è
attribuito il compito di provvedere alla
compilazione ed all’aggiornamento degli elenchi
di autori o di artisti esecutori
appartenenti alla razza ebraica.
Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e
degli autori ed artisti stranieri od
apolidi, residenti nel Regno, l’inclusione
nell’elenco dovrà essere preceduta
dall’accertamento della posizione razziale, da
parte del Ministero dell’interno, secondo le
norme contenute negli articoli 8 e 26 del R.
decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728.
Tali elenchi sono pubblici.
Art 6.
Ai componenti della commissione saranno
corrisposti per ogni giornata di
adunanza gettoni di presenza da determinarsi
nei modi previsti dall’
Art 63 del R.
decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
7.
Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della
presente legge è punito con l’ammenda da lire
50 a lire 10.000.
Data a Roma, addì 19 aprile 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI – PAVOLINI – GRANDI
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Percorsi di lettura
1.
La legge si riferisce
all’esclusione degli “elementi ebrei” dal campo dello spettacolo. Quale
connotazione puoi rilevare nell’uso del termine “elementi”?
2.
L’art. 1 allarga il campo
dell’esclusione prevista dalla legge dalle persone fisiche alle persone
giuridiche: spiega in che cosa consiste questo allargamento.
3.
Indica i campi dello spettacolo
dai quali sono esclusi gli elementi ebrei, secondo quanto viene detto nell’art.
2.
4.
Individua tutti gli aspetti del
mondo della produzione cinematografica preclusi agli ebrei secondo l’
Art 3.
5.
Individua le conseguenze
sull’importazione di film in relazione a quanto si dice nell’
Art 4.
6.
A chi era affidata la concessione
del nulla osta per l’importazione di un film straniero?
7.
Chi era incaricato di redigere e
aggiornare l’elenco degli autori di razza ebraica?
8.
Sei a conoscenza del rifiuto, da
parte di alcuni stati, di proiettare film o di pubblicare libri ritenuti
contrari ai principi fondanti degli stessi stati? Cita qualche esempio ed
esprimi la tua opinione su questi fatti.