Documento 14 - Regio Decreto Legge, 20 gennaio 1944 n.25
Disposizioni per la reintegrazione dei diritti
civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati dl razza
ebraica e o considerati di razza ebraica.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie
speciale - del 9 febbraio 1944 n. 5
ed è stato convertito dal decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 306 (pubblicato in GU 16 novembre 1944 serie
speciale n. 82).
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della
Nazione
Re d’Italia
Visto il regio decreto legge 5 settembre 1938,
n. 1390;
Visto il regio decreto legge 7 settembre 1938,
n. 1381;
Visto il regio decreto legge 17 novembre 1938,
n. 1728;
Visto il regio decreto legge 15 novembre 1938,
n. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348,
404 del codice civile;
Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n.
129;
Visto il regio decreto legge 30 ottobre 1943,
n. 2/b;
Visto il regio decreto legge 10 novembre 1943,
n. 5/b;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di
reintegrare nei propri diritti anteriori
i cittadini italiani appartenenti alla razza
ebraica per riparare prontamente alle gravi
sperequazioni di ordine morale e politico
create da un indirizzo politico infondatamente
volto alla difesa della razza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa
con i Sottosegretari di Stato
per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Sono abrogati i seguenti regi decreti legge e
le seguenti leggi:
Regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381,
contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;
Regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390,
contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;
Regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728,
contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1779,
relativo alla integrazione e al coordinamento in un testo unico delle norme già
emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;
Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme
integrative del R. decreto legge 17 novembre 1938 numero 1728 sulla difesa
della razza italiana;
Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la
disciplina delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;
Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente
disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei
confronti degli appartenenti alla razza ebraica;
Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la
esclusione degli elementi ebrei dal
campo dello spettacolo;
Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le
limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in
Libia;
Art. 1, terzo comma, 91,155 secondo comma,
Codice civile.
Sono altresì abrogate tutte quelle
disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o
menzione di razza, nonché ogni altra forma, che sia di carattere razziale o
comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.
I cittadini italiani che l’art. 8 del R.
decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o
considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti
civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno
eguali doveri.
Art. 2.
Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di
revoca di cittadinanza emanati in
dipendenza dell’art. 3 del Regio decreto legge
7 settembre 1938, n. 1381, e 23 del Regio
decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728.
Coloro ai quali sia stata revocata la
concessione della cittadinanza in dipendenza
delle disposizioni di cui al comma precedente,
la riacquistano di pieno diritto.
Art. 3.
Le annotazioni di carattere razziale iscritte
nei registri dello stato civile ed in
quelli della popolazione sono da considerarsi
inesistenti. Nel rilascio di estratti o di
copie di atti dello stato civile o di
certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mal
essere riprodotte, salvo che per espressa
richiesta della autorità giudiziaria o in seguito a
specifica autorizzazione del procuratore del Re
su domanda dell’interessato.
Art. 4.
Tutti coloro che furono dispensati dal servizio
in applicazione del R. decreto legge 15 novembre 1938, n. 1779, del R. decreto
legge 17 novembre 1938, n. 1728, o di qualsiasi altra disposizione o norma di
carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.
In deroga all’art. 1 e all’art. 3, comma primo,
del R decreto legge 6 gennaio 1944, n.9, la riammissione in servizio avverrà di
ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro
che appartenevano alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali.
La
riammissione avverrà invece a
domanda dell’interessato per i dipendenti delle altre Amministrazioni.
Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le
altre disposizioni impartite per la riammissione col R. decreto legge 6 gennaio
1944, n. 9.
Art. 5.
Agli effetti dei limiti di età fissata o da
fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti
dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5
settembre 1938 e sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
Agli effetti del conseguimento di titoli di
studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con
provvedimento del Ministro per l’educazione nazionale, gli esami superati in
scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione
della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno
considerati validi per le materie che il Ministro per l’educazione nazionale
stabilirà a suo giudizio insindacabile.
Il richiedente verrà messo a sostenere, per
altre materia, esami complementari nelle scuole italiane.
Ove esistano limiti di età non verrà computato
il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l’entrata
in vigore del presente decreto.
Disposizioni transitorie e di attuazione
Art. 7.
Tutti i procedimenti penali in corso per
violazioni delle leggi razziali sono estinti.
Le condanne pronunciate con sentenza passata
in giudicato, relative alle suddette violazioni, perdono ogni efficacia
giuridica.
Le schede riguardanti tale condanne non debbono
essere compilate; quelle già compilate debbono essere eliminate dal casellario
giudiziario nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 8.
Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare
con propri decreti, sentiti i
Ministri per la grazia e giustizia e per le
finanze, le norme complementari, integrative e
regolamentari per l’attuazione del presente
decreto che entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sarà presentato al
Parlamento per la sua conversione in
legge.
Il Capo del Governo è autorizzato a presentare
il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque
spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello
Stato.
Dal Comando Supremo, 20
gennaio 1944.
VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO – DE SANTIS – JUNG
Visto (ai sensi del R.
decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli:BADOGLIO
Percorsi di lettura
1.
Considera la data del documento
e alla luce della situazione storica del tempo indica i motivi che giustificano
le disposizioni in esso contenute.
2.
Per quale parte dell’Italia le
disposizioni di questo R. Decreto legge potevano diventare effettive? In
Piemonte poteva entrare in vigore? Perché? Quale era la situazione politica
dell’Italia del nord? Qual era il Governo pubblicamente riconosciuto per
l’Italia del nord?
3.
Individua nell’art. 1 i documenti
da te precedentemente esaminati e indica quale provvedimento è preso nei loro
confronti.
4.
Indica a quali disposizioni
precedentemente adottate fa riferimento l’art. 32.
5.
Individua i firmatari del
documento. Fino a quando Vittorio emanale III rimase re d’Italia? Vino a quando
Badoglio mantenne la sua carica?
6. Nella Legge 19 aprile 1942, n. 517 –
Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo – (doc. 10), Vittorio
Emanuele III viene definito: per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re
d’Italia e di Albania, Imperatore d’Etiopia. Come viene definito in questo
documento? Quali mutamenti sulla scena politica internazionale giustificano
questo cambiamento?