Seconda parte - La scuola e le leggi razziali
Documenti 1. e 2.
Regio Decreto Legge, 5
settembre 1938 – Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
Regio Decreto Legge, 15
novembre 1938, n. 1779 – Testo unico delle norme già emanate per la difesa
della razza nella scuola italiana
REGIO DECRETO-LEGGE 5
settembre 1938-XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa
della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi
ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se
siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente
decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al
conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Art. 2
Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto
legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3
A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che
appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi
dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e
direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il
personale di vigilanza nelle scuole elementari.
Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio
della libera docenza.
Art. 4
I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni
di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a
datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5
In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a
proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a
istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6
Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che
è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione
diversa da quella ebraica.
Art. 7
Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al
Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo
disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Di Revel
REGIO DECRETO-LEGGE 15
novembre l938-XVII, n.1779
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la
difesa della razza nella Scuola italiana.
(
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 novembre 1938 n. 272)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre l938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. l630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione
elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive
modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni
per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo
con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per
l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale,
di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
A qualsiasi ufficio od impiego nelle Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e
private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di
razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi
anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza.
Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli Istituti
di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la
vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 2
Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti
non possono far parte persone di razza ebraica.
Art. 3
Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni
italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.
E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino
la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità
ecclesiastiche.
Art. 4
Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata
l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.
Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di
più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano
commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5
Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali
sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia
inferiore a 10.
Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per
l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di
razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli
esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.
Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di
razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le
scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione
cattolica; i libri di testo saranno quelli dello Stato, con opportuni
adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa
per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
Art. 6
Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite
dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo
osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.
Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli
studi e degli esami, a’ sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno
1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate
dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio
saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da
alunni italiani, eccettuati gl’insegnamenti della religione e della cultura
militare.
Nelle Scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà
essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di
razza ebraica.
Art. 7
Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio
riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Art. 8
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza
ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente
art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per
l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per
la difesa della razza italiana.
Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del R.
decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente
corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza
ebraica decadono dall'abilitazione.
Art. 9
Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica
saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per
l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari
previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.
Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi
e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle
scuole elementari.
Art. 10
In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a
proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei
passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.
La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di
perfezionamento per i diplomati nei Regi Conservatori, alle Regie Accademie di
belle arti e ai corsi della Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, per
accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo
equipollente.
Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle
disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel
Regno.
Art. 11
Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove
nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio
1939-XVII.
Le modificazioni agli statuti delle Università e degl’Istituti di istruzione
superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con
Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
Art. 12
I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.
1630, sono abrogati.
E' altresì abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 20
giugno 1935-XIII, n. 1071.
Art. 13
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di
legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Di Revel
Visto,
il Guardasigilli: Solmi.
Percorsi di lettura
Considera il Regio
Decreto del 5 settembre 1938.
- Rileva la data del R.
Decreto Legge. A quale anno scolastico saranno applicate le norme in esso
contenute?
- Che cosa viene
disposto circa gli studenti di razza ebraica?
3. Quale è il
trattamento riservato agli insegnanti ebrei?
4. L’art. 5 indica un trattamento di favore
per particolari studenti ebrei. Precisa a chi viene applicato.
Considera il Regio
Decreto del 15 novembre 1938.
1. Questo documento costituisce il testo base
per l’applicazione nelle scuole italiane della normativa fascista sulla razza.
Dagli art. 1, 2, 3,8 si può dedurre su quali persone impegnate nel mondo della
scuola ricadevano gli effetti delle leggi razziali. Individua tali persone nelle
loro specifiche funzioni e indica i provvedimenti presi nei loro confronti.
2. Nel secondo comma dell’art. 3 si prevedono
eccezioni particolari per taluni alunni di razza ebraica. Precisane le modalità.
3. Individua nell’art. 4 quali strumenti di
studio, attraverso i loro autori, sono colpiti dalle leggi razziali.
4. Negli art. 5 e 6 sono prese in
considerazione le Scuole Elementari e le Scuole Medie. Per i due livelli
scolastici sono descritte situazioni diverse: individuale.
5. Considera la seguente disposizione prevista
dall’art. 6 e riguardante le scuole d’istruzione media per alunni di razza
ebraica: “I programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole
corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gl’insegnamenti della
religione e della cultura militare”. Esplicita il significato che assume
l’espressione “alunni italiani” e chiarisci le motivazioni delle eccezioni
previste dal legislatore.
6. A conclusione del Decreto se ne chiarisce
l’iter per la trasformazione in legge dello stato. Individua i singoli passaggi.
7. Rileva la data e il luogo di emissione del
Decreto e i suoi firmatari.