Documento 3
Dichiarazione del Gran Consiglio del Fascismo sulla razza, 6 - 7 ottobre 1938
6 OTTOBRE 1938
Il Gran Consiglio del
Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente
dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il
Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al
miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che
potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili,
da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto
metropolitano di un problema di carattere generale. Il Gran Consiglio del
Fascismo stabilisce:
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle
razze camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici – personale civile
e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane,
dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della
razza nei territori dell'Impero.
Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del
Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale – specie dopo l'abolizione della
massoneria – è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che
l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato – in taluni periodi culminanti
come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica – unanimemente ostile al Fascismo.
L'immigrazione di elementi
stranieri – accentuatasi fortemente dal 1933 in poi – ha peggiorato lo stato
d'animo degli ebrei italiani nei confronti del Regime, non accettato
sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica,
l'internazionalismo d'Israele.
Tutte le forze
antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna,
dalla parte dei bolscevici di Barcellona
Il divieto d'entrata e
l'espulsione
degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del
Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno, degli
ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli
indesiderabili – secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi
democrazie – è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre
ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita
commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei
riguardi degli ebrei stranieri i quali:
a) abbiano un'età
superiore agli anni 65;
b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.
Ebrei di cittadinanza
italiana
Il Gran Consiglio del
Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto
segue:
a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di
nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio
misto, professa la religione ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto,
qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1°
ottobre XVI.
Discriminazione tra gli
ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione
sarà applicata – escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine
e grado – nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana – quando non abbiano
per altri motivi demeritato – i quali appartengono a:
1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo
secolo: libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica,
spagnola;
3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola,
insigniti della croce al merito di guerra;
4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni ‘19 - 20 - 21 - 22 e nel
secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita
commissione.
Gli altri ebrei
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti
alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto
della cittadinanza italiana, non potranno:
a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino
cento o più persone;
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni
sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il
normale diritto di pensione;
2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia
rigorosamente repressa;
3) che nulla si innovi per
quanto riguarda il libero esercizio del culto e l’attività delle comunità
ebraiche secondo le leggi vigenti;
4) che, insieme alle
scuole elementari, si consenta l’istituzione di scuole medie per ebrei.
Immigrazione di ebrei
in Etiopia
Il Gran Consiglio del
Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la
immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei
europei in qualche zona dell'Etiopia.
Questa eventuale e le
altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a
seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia
fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del
Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale
ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del
Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del
Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un
interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive
del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti
e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno
sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
Percorsi di lettura
1.
Nel primo capoverso del documento
si indica qual è la motivazione che ha indotto il Gran Consiglio del Fascismo a
prendere con urgenza provvedimenti riguardanti la difesa della razza italiana.
Qual è questa motivazione?
2.
Nel secondo capoverso come viene
considerato il “problema ebraico”?
3.
Nel testo contenuto nel
sottotitolo “Ebrei ed ebraismo” vengono individuate alcune ragioni di vario
genere che individuerebbero negli ebrei e nell’ebraismo realtà di per sé ostili
al fascismo. Tra i fatti storici citati si indicano gli eventi susseguenti al
1933: di che cosa si sta parlando? A che cosa ci si riferisce, a proposito dei
“bolscevici di Barcellona”? In che cosa consiste l’opposizione tra
l’internazionalismo d’Israele e la politica del fascismo?
4.
Nel testo contenuto nel
sottotitolo “ Gli altri ebrei” sono indicati i divieti riguardanti la vita
sociale ed economica dei cittadini ebrei. Evidenziali e considerane le
conseguenze per le persone nei cui confronti sono applicati.
5.
Sempre sotto lo stesso
sottotitolo sono elencate procedure concernenti la salvaguardia di alcuni
diritti fondamentali dei cittadini italiani di razza ebraica. Di che cosa si
tratta?
6.
Cerca su un’enciclopedia o su
Internet il significato assunto, nella prospettiva delle leggi razziali
fasciste, dal termine “discriminazione” in riferimento agli ebrei.
7.
Perché era possibile, nel 1938,
prevedere, da parte dell’Italia, l’immigrazione di ebrei italiani in Etiopia?