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Regio Decreto – legge (Provvedimenti per la difesa della razza italiana)
17 novembre 1938, n. 1728
REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728
Provvedimenti per
la difesa della razza italiana.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA IMPERATORE
D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di
provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2,
della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di
emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del DUCE,
Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi
Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per
le corporazioni;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
CAPO I
PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI
Art. 1
Il matrimonio del
cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è
proibito.
Il matrimonio celebrato in
contrasto con tale divieto è nullo.
Art. 2
Fermo il divieto di cui
all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità
straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.
I trasgressori sono puniti
con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3
Fermo sempre il divieto
di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello
Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso
controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti
parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono
contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.
Salva l'applicazione, ove
ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione
del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
Art. 4
Ai fini dell'applicazione
degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5
L'ufficiale dello stato
civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare,
indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di
cittadinanza di entrambi i richiedenti.
Nel caso previsto
dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del
matrimonio.
L'ufficiale dello stato
civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda
da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6
Non può produrre effetti
civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a
norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio
celebrato in violazione dell'art. 1.
Al ministro del culto,
davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di
quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.
I trasgressori sono puniti
con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7
L'ufficiale dello stato
civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni
celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata
denunzia all'autorità
CAPO II
DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA
Art. 8
Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da
genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da
quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è
nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è
nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che,
pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza
ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una
comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo,
manifestazioni di ebraismo.
Non è considerato di razza
ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di
razza ebraica, che, alla data del 1º ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione
diversa da quella ebraica.
Art. 9
L'appartenenza alla razza
ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e
della popolazione.
Tutti gli estratti dei
predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla
razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione.
Uguale menzione deve farsi
negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.
I contravventori alle
disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire
duemila.
Art. 10
I cittadini italiani di
razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in
guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di
minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi
titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e
con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e
di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di
dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o
di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in
complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di
fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire
ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà
stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione
dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R.
decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.
Con decreto Reale, su
proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno,
per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute,
saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere
c), d), e).
Art. 11
Il genitore di razza
ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a
religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi
una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini
nazionali.
Art. 12
Gli appartenenti alla
razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di
domestici, cittadini italiani di razza ariana.
I trasgressori sono puniti
con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13
Non possono avere alle
proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello
Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le
organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei
Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti,
Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta,
amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende
municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali,
comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni
sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di
diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a
tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di
carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o
direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che
attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento
dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno
per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di
interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di
assicurazione.
Art. 14
Il Ministro per l'interno,
sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non
applicabili le disposizioni dell’art. 10
*,
nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle
guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di
guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) combattenti nelle guerre libica, mondiale,
etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3) mutilati, invalidi, feriti della causa
fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli
anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5) legionari fiumani;
6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze,
da valutarsi a termini dell'art. 16.
Nei casi preveduti alla
lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone
ivi elencate, anche se queste siano premorte.
Gli interessati possono
richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei
registri di stato civile e di popolazione.
Il provvedimento del
Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via
amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 15
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono
considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i
discendenti fino al secondo grado.
Art. 16
Per la valutazione delle
speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso
il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato
all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale
Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza
Nazionale.
Art. 17
E' vietato agli ebrei
stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
Per il periodo di tre mesi
dalla entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per
l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi
speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre
matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Art. 19
Ai fini dell'applicazione
dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8,
devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Coloro che non adempiono a
tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti
sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
Art. 20
I dipendenti degli Enti
indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati
dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 21
I dipendenti dello Stato
in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a
far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di
legge.
In deroga alle vigenti
disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è
concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni
di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi
dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Art. 22
Le disposizioni di cui
all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere
b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.
Gli Enti nei cui confronti
non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti
dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri
ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di
dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
Art. 23
Le concessioni di
cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1º
gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24
Gli ebrei stranieri e
quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro
soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1º
gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei
Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.
Coloro che non avranno
ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a
norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25
La disposizione dell'art.
24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al
1º ottobre 1938-XVI:
a) abbiano compiuto il
65º anno di età;
b) abbiano contratto
matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione
del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata
istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 26
Le questioni relative
all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal
Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo
parere di una Commissione da lui nominata.
Il provvedimento non è
soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via
giurisdizionale.
Art. 27
Nulla è innovato per
quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità
israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente
necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28
E' abrogata ogni
disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente
decreto.
Art. 29
Il Governo del Re è
autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente
decreto.
Il presente decreto sarà
presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il DUCE, Ministro per
l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938- XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Lantini
Visto,
il
Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938-
XVII.
Atti del Governo, registro 403,
foglio 76. – Mancini.
Percorsi di lettura
1.
Nel Regio Decreto Legge si parla
di “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”. La parola “difesa”
risponde a una strategia di comunicazione: indica da quale razza gli italiani
dovevano difendersi e temevano di essere sopraffatti.
2.
Nel Capo I sono indicate le
successive restrizioni applicate dal legislatore per la difesa della razza.
Rilevale.
3.
Spiega il significato
dell’espressione “Italiani non regnicoli”.
4.
L’appartenenza alla razza ebraica
era attestata da specifici documenti ufficiali. Di’ quali sono.
5.
Rileva le conseguenze di questo
Regio Decreto Legge rispetto al mondo produttivo e alla convivenza sociale.
6.
Individua le eccezioni previste
nell’applicazione del Decreto.
7.
Leggi le “Disposizioni
transitorie” e individua i provvedimenti relativi ai lavoratori ebrei sospesi
dal lavoro.