IL MATRIMONIO NELL'ANTICA ROMA

La concezione del matrimonio

Gli antichi Romani avevano una concezione del matrimonio molto diversa dalla nostra.

Per noi il matrimonio è un atto giuridico, un rito e, sotto l'aspetto religioso, un sacramento, destinato a durare, indipendentemente dai sentimenti e dai comportamenti degli sposi, finché non intervenga la morte di uno dei coniugi o una sentenza di annullamento o di divorzio.

Per gli antichi Romani, invece, il matrimonio consisteva nella convivenza di un uomo e di una donna che fossero legati da affectio maritalis, cioè da amore e volontà di vivere insieme. Oltre che per decesso di un coniuge, il matrimonio cessava quando uno dei due o entrambi non provassero più affectio maritalis oppure quando, per cause materiali, la convivenza diventava impossibile. Per sciogliere il matrimonio, non era richiesto l'intervento di alcun organo giuridico. Ciò non significa che i Romani sottovalutassero il matrimonio o lo sciogliessero con facilità: al contrario, essi lo considerarono sempre con estrema serietà. Scarsa moralità e divorzi frequenti caratterizzarono solo alcuni periodi della tarda repubblica e dell'impero, e riguardarono una ristretta élite.

I tipi di matrimonio

Il matrimonio poteva essere di due tipi: cum manu e senza manu.

Il matrimonio cum manu

Nel matrimonio cum manu, la moglie cadeva sotto la manus del marito, cioè era accolta come membro della familia del coniuge e perdeva ogni legame giuridico con i parenti di nascita.

Il matrimonio sine manu

Nel matrimonio sine manu, la moglie non entrava a far parte della familia del marito e restava sotto la patria potestas, cioè sotto la tutela del padre. Non poteva pertanto ereditare i beni del mario. Il matrimonio sine manu poteva avere delle conseguenze paradossali (che nel tempo la legge tentò di correggere), come il fatto che, dal punto di vista giuridico, la donna risultava non imparentata con i propri figli (inclusi invece nella familia del marito).

Le nozze

Il rito nuziale non serviva, come oggi, a stringere il vincolo matrimoniale, ma a segnalare al mondo esterno l'esistenza dell'affectio maritalis e della volontà degli sposi di vivere insieme.

Per decidere la data delle nozze, bisognava consultare il calendario dei giorni fausti e infausti e scegliere un giorno propizio all'evento. Il giorno fatidico iniziava con un sacrificio rituale, dopo il quale la sposa pronunciava la formula "Ubi Gaius, ego Gaia". Seguivano un banchetto nella casa della sposa e un "rapimento" simulato: al calar delle tenebre, la donna, vestita di bianco e con il capo coperto dal flammeum (un velo arancione) veniva accompagnata nella dimora del marito da un corteo di musici e cantori che intonavano inni nuziali. All'arrivo, veniva portata oltre la soglia in braccio (in quanto una caduta sarebbe stata di cattivo augurio) e accolta dallo sposo nell'atrio. Una suggestiva descrizione del rito nuziale si trova nel carme LXI di Catullo (I sec. a. C.), dove un coro di fanciulli e fanciulle intona un canto in onore degli sposi Manlio Torquato e Vinia Aurunculeia.

Il divorzio

Il divorzio era detto repudium se avveniva per volontà di uno solo dei coniugi, divortium se era consensuale.

Per ripudiare la moglie, il marito diceva: "Vade foras! Res tuas tibi habeto!" ("Va' via! Prenditi le tue cose!") e si riprendeva le chiavi di casa (claves adimere, "prendere le chiavi"), mentre la moglie, nel caso volesse la separazione, restituiva le chiavi ("claves remittere", "restituire le chiavi").

I magistrati dovevano vigilare affinché ripudi e divorsi fossero sostenuti da validi motivi. Per esempio, una legge attribuita a Romolo permetteva ai mariti di ripudiare la moglie solo se questa avesse commesso adulterio, avesse avvelenato la prole o avesse rubato le chiavi della cantina per bere il vino (che nell'età arcaica era vietato alle donne). Il marito che avesse scacciato la moglie per una causa diversa da quelle elencate, veniva punito con la confisca dei beni. Secondo la legge di Romolo, la moglie non poteva invece ripudiare il marito.

In età repubblicana anche alle donne fu consentito ripudiare il marito, nel caso che questi si fosse reso colpevole di adulterio o di altre gravi colpe.

I matrimoni sine manu potevano essere sciolti anche dal pater familias, che poteva riprendersi la figlia in qualsiasi momento, anche contro il volere suo e del marito.

Erano automaticamente sciolti i matrimoni dei prigionieri di guerra e degli esuli: perdendo la libertà, infatti, si perdeva il diritto di matrimonio. Questa norma fu cancellata con l'affermarsi del cristianesimo, che attribuiva valore sacro al vincolo matrimoniale.