§ PRIMA PARTE: Responsabilità civile

A. Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Prima di addentrarci nelle problematiche relative alla responsabilità del personale scolastico, è necessaria una breve premessa riguardante l'istituto giuridico della responsabilità e le forme previste dal nostro ordinamento per ottenere il risarcimento del danno.

Il legislatore prevede due forme di responsabilità, a seconda che vi sia un inadempimento contrattuale o, al contrario, l'obbligazione sorgeva da fatto illecito. Entrambe le forme di responsabilità comportano il dovere di risarcire il danno, causato dalla condotta contraria all'ordinamento, tenuta dal soggetto.

Il codice civile, all'articolo 1218 c.c., prevede che il debitore, il quale non esegue esattamente la prestazione dovuta, sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. Tale tipo di responsabilità è la responsabilità contrattuale, che si distingue da quella prevista dall'articolo 2043 c.c. chiamata extracontrattuale o aquiliana.

L'articolo 1218 c.c. prende in considerazione l'inadempimento dell'obbligazione, quale che sia il fatto o l'atto che l'ha prodotta. Perché sorga in capo al debitore il dovere di risarcire è necessario che fra inadempimento e danno sussista uno specifico rapporto di causalità: è risarcibile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

Va sottolineato il fatto che il concetto di causalità dal punto di vista giuridico è cosa ben diversa dal concetto di causalità in senso naturalistico; infatti il concetto giuridico si basa sul criterio della regolarità causale: un fatto è giuridicamente causa di un dato evento se questo ne costituisce l'effetto normale o l'ordinaria conseguenza.

La responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., sorge quando l'obbligazione nasce da un fatto illecito. La norma prevede che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno". Va precisato che, ai fini del risarcimento, è ingiusto il danno che consiste nella lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela e, quindi, protetta dall'ordinamento con il principio del neminem laedere.

Non è quindi risarcibile ogni danno, ma solo quello che può essere considerato tale alla luce dei principi fatti propri dall'ordinamento in un dato momento storico.

Generalmente l'obbligo di risarcire il danno incombe su chi ha commesso il fatto.

Per rafforzare la tutela del danneggiato, però, il codice prevede alcune ipotesi in cui oltre alla responsabilità dell'autore del fatto, si ha quella di un diverso soggetto: si parla in tal caso di responsabilità indiretta o per fatto altrui. Le responsabilità dei precettori e maestri d'arte per i fatti illeciti dei loro allievi e apprendisti, per il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2048 c.c.), rientra proprio nei casi di responsabilità indiretta ed in particolare per culpa in vigilando. In tali casi la responsabilità è esclusa se gli interessati provano di non aver potuto impedire il fatto.

Nella nozione di fatto doloso o colposo si devono far rientrare anche comportamenti omissivi, dolosi o colposi, ai quali si può ricondurre, secondo il nesso di causalità giuridica, l'evento dannoso. Naturalmente perché un fatto omissivo sia significativo ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2043 c.c. è necessario che vi sia un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato.

Ciò premesso, è necessario verificare se le norme sulla responsabilità extracontrattuale sono applicabili anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In via generale la disciplina di cui all'articolo 2043 c.c. si è sempre applicata ai rapporti tra privati e non anche ai rapporti tra un privato e la Pubblica Amministrazione. Infatti in passato la Pubblica Amministrazione ha sempre goduto di una posizione privilegiata e pertanto non era tenuta a risarcire gli eventuali danni causati ai privati. Inoltre, mentre i rapporti tra privati generano diritti soggettivi risarcibili, nel caso di rapporti con la una P.A. sorgono interessi legittimi dei quali il nostro ordinamento non riconosceva la risarcibilità in caso di lesione.

Tuttavia la giurisprudenza sul punto non è stata a lungo univoca, dal momento che talora non riteneva giustificata la posizione privilegiata della P.A. e pertanto in alcuni casi applicava ad essa ugualmente la disciplina di cui all'articolo 2043 c.c..

Solo nel 2000 le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 500/2000), intervenendo sulla questione de quo, hanno posto definitivamente la parola fine sul contrasto giurisprudenziale ed hanno ammesso l'applicabilità della disciplina relativa alla responsabilità extracontrattuale anche alla P.A.. Il ragionamento effettuato dalle Sezioni Unite si fonda sulla considerazione che la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi è una differenza meramente processuale, che nulla ha a che vedere col punto di vista sostanziale della possibilità o meno, da parte del privato, di agire in giudizio per vedere tutelati i propri diritti costituzionalmente garantiti. Dal momento che la disciplina di cui all'articolo 2043 c.c. regola il merito dei rapporti obbligatori sorti da fatto illecito e non si occupa dell'aspetto processuale della questione, non è stato ritenuto che vi sia alcun ostacolo possa esserci nell'applicare tale norma anche nei confronti della P.A.. Alla luce di tale ragionamento la Cassazione ha ritenuto sussistente il diritto dei privati di citare in giudizio la P.A. per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di comportamenti illeciti da parte della medesima: "…Con la proposizione di una domanda di risarcimento la parte istante fa valere un diritto soggettivo, sicchè bene la domanda è proposta davanti al giudice ordinario, che, in linea di principio, è giudice dei diritti, al quale spetta stabilire, giudicando nel merito, sia se tale diritto esista e sia configurabile, sia se la situazione giuridica soggettiva dalla cui lesione la parte sostenga esserle derivato danno sia tale da determinare l'insorgere di un'obbligazione risarcitoria….".

A seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, anche il legislatore ha deciso di intervenire con la legge 205 del 2000, inserendo una norma che sancisce il diritto al risarcimento anche dei danni causati dalla P.A.

Le Istituzioni Scolastiche sono Pubbliche Amministrazioni e pertanto, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione e dell'intervento legislativo sopra citato, sono destinatarie delle norme in materia di responsabilità extracontrattuale di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile.

Nel caso specifico delle Istituzioni Scolastiche, il personale Docente e non docente ha un obbligo giuridico di sorveglianza e di vigilanza nei confronti degli alunni, affinché gli stessi non subiscano lesioni o non incorrano in pericoli durante la loro permanenza all'interno della struttura scolastica o, comunque, durante il periodo in cui sono affidati all'Istituzione medesima.

Pertanto l'omissione dell'osservanza di tale obbligo fa sorgere una responsabilità per omissione.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il personale scolastico risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale tutte le volte in cui viene violato un obbligo di vigilanza sugli allievi, in presenza quindi di un fatto illecito. Tuttavia, vi sono situazioni in cui il personale dipendente di un'Istituzione Scolastica risponde anche a titolo di responsabilità contrattuale per le inadempienze commesse con riferimento al rapporto di lavoro. Più semplicemente, se un dipendente della struttura scolastica non adempie le obbligazioni previste dal contratto, in tale caso risponderà a titolo di responsabilità contrattuale, ex articolo 1218 c.c., dal momento che la responsabilità sorge a seguito di un inadempimento dell'obbligazione e non da fatto illecito, come richiede l'articolo 2043 e seguenti c.c..

Nel prosieguo della trattazione applicheremo i concetti sopra analizzati alle fattispecie proprie che si possono verificare all'interno delle Istituzioni scolastiche.