§ PRIMA
PARTE: Responsabilità civile
A. Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Prima di addentrarci nelle problematiche relative
alla responsabilità del personale scolastico, è necessaria una breve premessa
riguardante l'istituto giuridico della responsabilità e le forme previste dal
nostro ordinamento per ottenere il risarcimento del danno.
Il legislatore prevede due forme di responsabilità,
a seconda che vi sia un inadempimento contrattuale o, al contrario,
l'obbligazione sorgeva da fatto illecito. Entrambe le forme di responsabilità
comportano il dovere di risarcire il danno, causato dalla condotta contraria
all'ordinamento, tenuta dal soggetto.
Il codice civile, all'articolo 1218 c.c., prevede che il debitore, il
quale non esegue esattamente la prestazione dovuta, sia tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità
della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. Tale tipo di
responsabilità è la
responsabilità contrattuale, che si distingue da
quella prevista dall'articolo 2043 c.c. chiamata
extracontrattuale o
aquiliana.
L'articolo 1218 c.c. prende in considerazione l'inadempimento
dell'obbligazione, quale che sia il fatto o l'atto che l'ha prodotta. Perché
sorga in capo al debitore il dovere di risarcire è necessario che fra
inadempimento e danno sussista uno specifico rapporto di causalità: è
risarcibile solo il danno che
sia conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento.
Va sottolineato il
fatto che il concetto di causalità dal punto di vista giuridico è cosa ben
diversa dal concetto di causalità in senso naturalistico; infatti il concetto
giuridico si basa sul criterio della regolarità causale: un fatto è
giuridicamente causa di un dato evento se questo ne costituisce l'effetto
normale o l'ordinaria conseguenza.
La responsabilità
extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., sorge quando l'obbligazione
nasce da un fatto illecito. La norma prevede che "
qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso
a risarcire il danno". Va precisato che, ai fini del risarcimento, è
ingiusto il danno che consiste nella lesione di una situazione soggettiva
meritevole di tutela e, quindi, protetta dall'ordinamento con il principio del
neminem laedere.
Non è quindi
risarcibile ogni danno, ma solo quello che può essere considerato tale alla luce
dei principi fatti propri dall'ordinamento in un dato momento storico.
Generalmente l'obbligo di risarcire il danno
incombe su chi ha commesso il fatto.
Per rafforzare la tutela del danneggiato, però, il
codice prevede alcune ipotesi in cui oltre alla responsabilità dell'autore del
fatto, si ha quella di un diverso soggetto: si parla in tal caso di
responsabilità indiretta o
per fatto altrui. Le responsabilità dei
precettori e maestri d'arte per i fatti illeciti dei loro allievi e apprendisti,
per il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (art. 2048 c.c.), rientra
proprio nei casi di responsabilità indiretta ed in particolare per
culpa in
vigilando. In tali casi la responsabilità è esclusa se gli interessati
provano di non aver potuto impedire il fatto.
Nella nozione di fatto doloso o colposo si devono far rientrare anche
comportamenti omissivi, dolosi o colposi, ai quali si può ricondurre, secondo
il nesso di causalità giuridica, l'evento dannoso. Naturalmente perché un fatto
omissivo sia significativo ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2043 c.c. è
necessario che vi sia un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento
lamentato.
Ciò premesso, è necessario verificare se le norme sulla responsabilità
extracontrattuale sono applicabili anche nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
In via generale la disciplina di cui all'articolo 2043 c.c. si è sempre
applicata ai rapporti tra privati e non anche ai rapporti tra un privato e la
Pubblica Amministrazione. Infatti in passato la Pubblica Amministrazione ha
sempre goduto di una posizione privilegiata e pertanto non era tenuta a
risarcire gli eventuali danni causati ai privati. Inoltre, mentre i rapporti tra
privati generano diritti soggettivi risarcibili, nel caso di rapporti con la una
P.A. sorgono interessi legittimi dei quali il nostro ordinamento non riconosceva
la risarcibilità in caso di lesione.
Tuttavia la giurisprudenza sul punto non è stata a lungo univoca, dal
momento che talora non riteneva giustificata la posizione privilegiata della
P.A. e pertanto in alcuni casi applicava ad essa ugualmente la disciplina di cui
all'articolo 2043 c.c..
Solo nel 2000 le Sezioni Unite della Cassazione
(Cass. Civ. Sez. Unite, n. 500/2000), intervenendo sulla questione de quo, hanno
posto definitivamente la parola fine sul contrasto giurisprudenziale ed hanno
ammesso l'applicabilità della disciplina relativa alla responsabilità
extracontrattuale anche alla P.A.. Il ragionamento effettuato dalle Sezioni
Unite si fonda sulla considerazione che la distinzione tra diritti soggettivi ed
interessi legittimi è una differenza meramente processuale, che nulla ha a che
vedere col punto di vista sostanziale della possibilità o meno, da parte del
privato, di agire in giudizio per vedere tutelati i propri diritti
costituzionalmente garantiti. Dal momento che la disciplina di cui all'articolo
2043 c.c. regola il merito dei rapporti obbligatori sorti da fatto illecito e
non si occupa dell'aspetto processuale della questione, non è stato ritenuto che
vi sia alcun ostacolo possa esserci nell'applicare tale norma anche nei
confronti della P.A.. Alla luce di tale ragionamento la Cassazione ha ritenuto
sussistente il diritto dei privati di citare in giudizio la P.A. per chiedere il
risarcimento dei danni subiti a causa di comportamenti illeciti da parte della
medesima: "…Con la proposizione di una domanda di risarcimento la parte istante
fa valere un diritto soggettivo, sicchè bene la domanda è proposta davanti al
giudice ordinario, che, in linea di principio, è giudice dei diritti, al quale
spetta stabilire, giudicando nel merito, sia se tale diritto esista e sia
configurabile, sia se la situazione giuridica soggettiva dalla cui lesione la
parte sostenga esserle derivato danno sia tale da determinare l'insorgere di
un'obbligazione risarcitoria….".
A seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, anche il legislatore ha
deciso di intervenire con la legge 205 del 2000, inserendo una norma che
sancisce il diritto al risarcimento anche dei danni causati dalla P.A.
Le Istituzioni Scolastiche sono Pubbliche Amministrazioni e pertanto, a
seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione e dell'intervento
legislativo sopra citato, sono destinatarie delle norme in materia di
responsabilità extracontrattuale di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice
civile.
Nel caso specifico delle Istituzioni Scolastiche,
il personale Docente e non docente ha un obbligo giuridico di sorveglianza e di
vigilanza nei confronti degli alunni, affinché gli stessi non subiscano lesioni
o non incorrano in pericoli durante la loro permanenza all'interno della
struttura scolastica o, comunque, durante il periodo in cui sono affidati
all'Istituzione medesima.
Pertanto l'omissione dell'osservanza di tale
obbligo fa sorgere una responsabilità per omissione.
-
Esempio: un Docente si allontana dall'aula in orario di
lezione. Se un Docente si assenta dall'aula durante l'ora di lezione a
lui assegnata in quella determinata classe, il dovere di vigilanza viene
violato, poiché non viene rispettato l'obbligo che l'insegnate stesso ha nei
confronti degli allievi a lui affidati.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il
personale scolastico risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale
tutte le volte in cui viene violato un obbligo di vigilanza sugli allievi, in
presenza quindi di un fatto illecito. Tuttavia, vi sono situazioni in cui il
personale dipendente di un'Istituzione Scolastica risponde anche a titolo di
responsabilità contrattuale per le inadempienze commesse con riferimento al
rapporto di lavoro. Più semplicemente, se un dipendente della struttura
scolastica non adempie le obbligazioni previste dal contratto, in tale caso
risponderà a titolo di responsabilità contrattuale, ex articolo 1218 c.c., dal
momento che la responsabilità sorge a seguito di un inadempimento
dell'obbligazione e non da fatto illecito, come richiede l'articolo 2043 e
seguenti c.c..
Nel prosieguo della trattazione applicheremo i
concetti sopra analizzati alle fattispecie proprie che si possono verificare
all'interno delle Istituzioni scolastiche.