B. Responsabilità extracontrattuale nel rapporto di lavoro del personale scolastico

Il personale scolastico, assunto presso una determinata struttura, conclude con la stessa un contratto che fa sorgere una responsabilità contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno, in caso di inadempimento dell'obbligazione dovuta a colpa di uno dei contraenti.

Se è di facile comprensione la natura della responsabilità nascente nei rapporti tra Istituzione e personale scolastico, non è altrettanto scontata la responsabilità che sorge tra il personale scolastico e i destinatari del servizio, vale a dire gli alunni.

A tale proposito è necessario prendere in considerazione le due diverse fattispecie che si possono verificare nel rapporto tra personale scolastico ed alunni: il danno cagionato dall'alunno a se stesso ed il danno cagionato dall'alunno ad un terzo.

In tale ipotesi è da verificare se, e a che titolo, l'Istituzione Scolastica e il Docente siano responsabili per il danno cagionato dall'alunno a se stesso (auto-lesione). Nella fattispecie in esame non potrà parlarsi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2048, 2° comma c.c., in quanto la norma summenzionata disciplina i casi di danni cagionati a terzi e non anche le ipotesi di auto-lesioni. Al contrario ci troviamo di fronte ad una responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 c.c.. Infatti l'Istituzione Scolastica assume, con l'iscrizione dell'alunno presso la propria struttura, l'obbligo di vigilare e sorvegliare il discente proprio in virtù del contratto concluso (vincolo negoziale) tra Istituto e Famiglia dell'alunno (cfr. Cass. 18.11.2005 n. 24456, Cass. Civile Sezioni Unite 27.06.2002 n. 9346).

Della stessa natura è la responsabilità che sorge in capo al Docente nell'ipotesi sopra prospettata. Tra Insegnante ed alunno, infatti, si instaura un rapporto giuridico nell'ambito del quale il Docente assume, oltre all'obbligo di educare, anche uno specifico obbligo di vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Il vincolo giuridico che si instaura, però, non è derivante da un contratto, bensì da "contatto sociale qualificato", dove con tale concetto si intende qualsiasi fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni. Il fatto di avere in classe un alunno e doverlo educare fa nascere il rapporto obbligatorio da contatto sociale con la conseguente nascita, in capo al Docente stesso, di una responsabilità contrattuale in caso di auto - lesioni.

Merita di essere sottolineato il fatto che trattandosi di responsabilità contrattuale l'onere della prova di aver subito il danno nel corso dello svolgimento del rapporto obbligatorio incombe su chi chiede il risarcimento (cioè il danneggiato e chi ne fa le veci), mentre sul danneggiante (Istituzione Scolastica e Docente) incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.

La fattispecie in esame ricade tra le ipotesi previste dall'articolo 2048, 2° comma c.c..

Tale norma prevede che i precettori e gli insegnanti siano responsabili del danno cagionato a terzi dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Tali soggetti sono liberati dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto.

L'adeguata vigilanza, prevista dall'articolo 2048 c.c., presuppone naturalmente l'adozione preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. Inoltre per escludere la responsabilità in capo al docente è necessario che l'evento sia stato imprevedibile e repentino, tanto da non permettere l'intervento dell'insegnante per evitare il danno.

Occorre precisare che l'adozione di misure preventive idonee ad evitare il danno e il dovere di vigilanza sugli allievi deve essere valutato non in assoluto, bensì in relazione alle circostanze del caso concreto.

Nell'ipotesi sopra prospettata, dunque, il Docente è responsabile ai sensi dell'articolo 2048 2° comma c.c. se l'evento non si sarebbe verificato e il danno non sarebbe stato causato, nel caso fossero state assunte idonee misure di sicurezza e se si fosse ben vigilato sugli allievi,. Sussistendo tale nesso causale il Docente è responsabile per culpa in vigilando dei danni arrecati dall'alunno al proprio compagno, nel periodo in cui si trovava sotto la responsabilità dell'Istituzione Scolastica.

Nella fattispecie in esame l'obbligo di vigilanza sorge in capo al personale docente, ma anche in capo al personale ausiliare (bidelli-operatori scolastici). Infatti entrambe le categorie sono tenute a vigilare i corridoi ed i piani dove si svolge la ricreazione, poiché proprio nel momento ricreativo si possono verificare incidenti dovuti all'esuberanza degli allievi. In tali situazioni il personale scolastico deve porre in essere tutte le preventive, necessarie misure di sicurezza idonee a garantire un regolare svolgimento della ricreazione. L'imprevedibilità e la repentinità di un possibile incidente va considerata facendo riferimento al momento ora in esame, vale a dire la ricreazione. Tale periodo sicuramente dà adito a maggiori probabilità di danni tra gli alunni, dato il notevole numero di allievi che si spostano nello stesso tempo percorrendo corridoi, scale…., pertanto la prova liberatoria che dovrà essere portata in giudizio deve essere tale da dimostrare scientificamente di aver adottato tutte le precauzioni possibili e di aver vigilato in maniera adeguata per scongiurare un evento lesivo.