B. Responsabilità extracontrattuale nel rapporto di lavoro
del personale scolastico
Il personale scolastico, assunto presso una determinata
struttura, conclude con la stessa un contratto che fa sorgere una responsabilità
contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno, in caso di
inadempimento dell'obbligazione dovuta a colpa di uno dei contraenti.
Se è di facile comprensione la natura della
responsabilità nascente nei rapporti tra Istituzione e personale scolastico, non
è altrettanto scontata la responsabilità che sorge tra il personale scolastico e
i destinatari del servizio, vale a dire gli alunni.
A tale proposito è necessario prendere in considerazione le
due diverse fattispecie che si possono verificare nel rapporto tra personale
scolastico ed alunni: il danno cagionato dall'alunno a se stesso ed il danno
cagionato dall'alunno ad un terzo.
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Esempio: un alunno cade a terra dal banco
e si frattura i denti incisivi durante un'ora di lezione.
In tale ipotesi è da verificare se, e a che titolo,
l'Istituzione Scolastica e il Docente siano responsabili per il danno cagionato
dall'alunno a se stesso (auto-lesione). Nella fattispecie in esame non potrà
parlarsi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2048, 2°
comma c.c., in quanto la norma summenzionata disciplina i casi di danni
cagionati a terzi e non anche le ipotesi di auto-lesioni. Al contrario ci
troviamo di fronte ad una responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo
1218 c.c.. Infatti l'Istituzione Scolastica assume, con l'iscrizione dell'alunno
presso la propria struttura, l'obbligo di vigilare e sorvegliare il discente
proprio in virtù del contratto concluso (vincolo negoziale) tra Istituto e
Famiglia dell'alunno (cfr. Cass. 18.11.2005 n. 24456, Cass. Civile Sezioni Unite
27.06.2002 n. 9346).
Della
stessa natura è la responsabilità che sorge in capo al Docente nell'ipotesi
sopra prospettata. Tra Insegnante ed alunno, infatti, si instaura un rapporto
giuridico nell'ambito del quale il Docente assume, oltre all'obbligo di educare,
anche uno specifico obbligo di vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si
procuri da solo un danno alla persona.
Il
vincolo giuridico che si instaura, però, non è derivante da un contratto, bensì
da "contatto sociale qualificato", dove con tale concetto si intende qualsiasi
fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni. Il fatto di avere in classe un
alunno e doverlo educare fa nascere il rapporto obbligatorio da contatto sociale
con la conseguente nascita, in capo al Docente stesso, di una responsabilità
contrattuale in caso di auto - lesioni.
Merita
di essere sottolineato il fatto che trattandosi di responsabilità contrattuale
l'onere della prova di aver subito il danno nel corso dello svolgimento del
rapporto obbligatorio incombe su chi chiede il risarcimento (cioè il danneggiato
e chi ne fa le veci), mentre sul danneggiante (Istituzione Scolastica e Docente)
incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa
non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.
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Esempio: un alunno colpito alle spalle da
un compagno mentre esce dall'aula.
La
fattispecie in esame ricade tra le ipotesi previste dall'articolo 2048, 2° comma
c.c..
Tale norma prevede che i precettori e gli insegnanti siano
responsabili del danno cagionato a terzi dal fatto illecito dei loro allievi,
nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Tali soggetti sono liberati dalla responsabilità solo se
provano di non aver potuto impedire il fatto.
L'adeguata vigilanza, prevista dall'articolo 2048 c.c.,
presuppone naturalmente l'adozione preventiva di misure organizzative e
disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. Inoltre per escludere la
responsabilità in capo al docente è necessario che l'evento sia stato
imprevedibile e repentino, tanto da non permettere l'intervento dell'insegnante
per evitare il danno.
Occorre precisare che l'adozione di misure preventive
idonee ad evitare il danno e il dovere di vigilanza sugli allievi deve essere
valutato non in assoluto, bensì in relazione alle circostanze del caso concreto.
Nell'ipotesi sopra prospettata, dunque, il Docente è
responsabile ai sensi dell'articolo 2048 2° comma c.c. se l'evento non si
sarebbe verificato e il danno non sarebbe stato causato, nel caso fossero state
assunte idonee misure di sicurezza e se si fosse ben vigilato sugli allievi,.
Sussistendo tale nesso causale il Docente è responsabile per
culpa in
vigilando dei danni arrecati dall'alunno al proprio compagno, nel periodo in
cui si trovava sotto la responsabilità dell'Istituzione Scolastica.
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Esempio: danno causato da un alunno ad un compagno durante la ricreazione.
Nella fattispecie in esame
l'obbligo di vigilanza sorge in capo al personale docente, ma anche in capo al
personale ausiliare (bidelli-operatori scolastici). Infatti entrambe le
categorie sono tenute a vigilare i corridoi ed i piani dove si svolge la
ricreazione, poiché proprio nel momento ricreativo si possono verificare
incidenti dovuti all'esuberanza degli allievi. In tali situazioni il personale
scolastico deve porre in essere tutte le preventive, necessarie misure di
sicurezza idonee a garantire un regolare svolgimento della ricreazione.
L'imprevedibilità e la repentinità di un possibile incidente va considerata
facendo riferimento al momento ora in esame, vale a dire la ricreazione. Tale
periodo sicuramente dà adito a maggiori probabilità di danni tra gli alunni,
dato il notevole numero di allievi che si spostano nello stesso tempo
percorrendo corridoi, scale…., pertanto la prova liberatoria che dovrà essere
portata in giudizio deve essere tale da dimostrare scientificamente di aver
adottato tutte le precauzioni possibili e di aver vigilato in maniera adeguata
per scongiurare un evento lesivo.