C. Risarcimento del danno.

C1. Risarcimento patrimoniale da parte del Ministero dell'Istruzione

Fin qui abbiamo analizzato la natura della responsabilità che sorge in capo al personale scolastico per i danni arrecati da un allievo ad un compagno o a se stesso.

In questa sede è, ora, opportuno esaminare la disciplina e le modalità del risarcimento del danno. L'ordinamento, infatti, prevede il diritto in capo al danneggiato al risarcimento del danno patito.

E' necessario, pertanto, che la parte danneggiata o chi ne fa le veci, nel caso di minore, richieda il ristoro dei danni subiti a causa dell'evento lesivo. La richiesta deve essere formulata anzitutto in via stragiudiziale; ove i responsabili o le loro assicurazioni non provvedano al risarcimento, dovrà essere introdotto un giudizio per ottenere il risarcimento stesso.

Tale azione comporta la citazione in giudizio del responsabile dell'evento dannoso e di chi aveva l'obbligo di vigilare affinché l'evento lesivo non si verificasse.

Nel caso di colui che materialmente ha commesso il fatto verranno chiamati in giudizio i genitori, nel caso il ragazzo sia minorenne, o l'alunno stesso nel caso sia maggiorenne.

Una precisazione è necessaria per quanto riguarda l'Istituzione Scolastica presso cui è avvenuto il fatto ed il Docente o il personale ausiliare in presenza del quale si è verificato l'evento.

Per comprendere i problemi che si pongono al riguardo è necessario fare riferimento alla normativa di cui alla legge 312 dell'11 luglio 1980, con particolare riferimento all'articolo 61. Tale norma prevede che la responsabilità patrimoniale del personale Direttivo, Docente e non docente per danni arrecati direttamente all'Amministrazione, in connessione a comportamenti degli alunni, sia limitata ai soli casi di colpa grave o dolo nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. Al secondo comma il medesimo articolo prevede che la disciplina di cui al primo comma, sia da applicare anche alla responsabilità del personale docente, non docente e direttivo verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.

In quest'ultimo caso la norma sostanzialmente prevede che sia l'Amministrazione a stare in giudizio, istituendo una surrogazione da parte dell'Istituzione Scolastica o del Ministero dell'Istruzione al personale scolastico.

Alla base della norma esaminata vi è il tentativo, da parte del legislatore, di alleggerire il peso gravante sul personale scolastico a fronte della norma codicistica di cui all'articolo 2048 c.c., applicata fino ad allora in maniera estremamente rigorosa.

L'articolo 61 della legge 312 del 1980, dunque, esonera il personale scolastico dall'obbligo di stare in giudizio, riconoscendo come unico legittimato passivo, nel giudizio promosso dal danneggiato, l'Amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione, pertanto, avrà l'obbligo di risarcire il danno ogniqualvolta ne sussistano i presupposti, fatta salva la possibilità di rivalersi sul personale scolastico in caso di dolo o colpa grave.

Dato per assodato che vi siano gli estremi per un risarcimento dei danni, in questa sede interessa analizzare i soggetti che possono-devono stare in giudizio e coloro i quali sono esonerati da tale obbligo. In applicazione della normativa sopra richiamata ed in base alle norme di procedura civile, l'Istituzione Scolastica e, per essa, il Ministero dell'Istruzione è responsabile per il fatto illecito che ha recato danno all'alunno durante l'orario delle lezioni. Pertanto l'unico soggetto legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione, qualora il Docente fosse citato in giudizio potrebbe chiedere di essere estromesso. La surroga dell'Amministrazione all'insegnante ha una portata prevalentemente processuale: non sarà il Docente a stare in giudizio ed a risarcire il danneggiato, ma il Ministero dell'Istruzione, che a sua volta potrà rivalersi sul Docente in caso di dolo o colpa grave.

N. B. Tuttavia tale surroga non muta il fondamento della responsabilità civile del personale scolastico che continua ad essere quella prevista dal codice civile.

Accertato il diritto al risarcimento del danno è opportuno analizzare quale danno venga risarcito e con quali modalità.

Nulla quaestio per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale; esso, infatti, è facilmente quantificabile, dal momento che risulta dimostrabile e provato a seguito di interventi di terzi esterni che forniscono fattura e/o ricevuta a seguito degli interventi effettuati per porre rimedio al danno verificatosi.

Al danno patrimoniale, però, può aggiungersi il danno morale ed il danno biologico. Tali categorie, elaborate a seguito di interventi giurisprudenziali, sono difficili da dimostrare e risulta difficoltosa una loro quantificazione. Per danno biologico si intende una lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, da verificare con un accertamento medico (Corte Cost. 11.07.2003 n. 233).

Per le categorie sopra indicate il giudice provvederà a liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., cioè attraverso tabelle, elaborate nei diversi uffici giudiziari, sulla media dei precedenti giudiziari (Cas. Civ. 26.10.2004). Tale sistema permette verosimilmente di poter dare una concretezza ad un danno di per sé rientrante nell'alea del variabile. Poiché le tabelle non consistono in norme di diritto né rientrano nelle nozione di fatto di comune esperienza, la parte che lamenti il vizio di motivazione della sentenza consistente nell'incongrua applicazione delle tabelle non può limitarsi a una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in che senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito.