C2. Azione di rivalsa

Come abbiamo visto, è l'Amministrazione a dover risarcire dal punto di vista patrimoniale il danneggiato, tuttavia la stessa potrà agire in giudizio, con l'azione di rivalsa, nei confronti del Docente responsabile del danno causato da un alunno durante il periodo in cui era affidato alla sua sorveglianza e vigilanza. L'azione di rivalsa è, però, esperibile da parte dell'Amministrazione solo nel caso in cui il danno sia avvenuto per dolo o colpa grave del Docente, ai sensi dell'articolo 61 comma 2 legge 312 del 1980.

Si ribadisce quindi che la legge del 1980, come già accennato, ha voluto limitare la responsabilità diretta del personale scolastico ai soli casi di dolo o colpa grave, per esonerarli da un peso eccessivo che fino a quella data avevano in quanto diretti responsabili di tutto ciò che accadeva agli alunni durante l'orario scolastico, ex articolo 2048, 2° comma c.c..