C2. Azione di rivalsa
Come
abbiamo visto, è l'Amministrazione a dover risarcire dal punto di vista
patrimoniale il danneggiato, tuttavia la stessa potrà agire in giudizio, con
l'azione di rivalsa, nei confronti del Docente responsabile del danno causato da
un alunno durante il periodo in cui era affidato alla sua sorveglianza e
vigilanza. L'azione di rivalsa è, però, esperibile da parte dell'Amministrazione
solo nel caso in cui il danno sia avvenuto per dolo o colpa grave del Docente,
ai sensi dell'articolo 61 comma 2 legge 312 del 1980.
Si ribadisce quindi che la legge del 1980, come già
accennato, ha voluto limitare la responsabilità diretta del personale scolastico
ai soli casi di dolo o colpa grave, per esonerarli da un peso eccessivo che fino
a quella data avevano in quanto diretti responsabili di tutto ciò che accadeva
agli alunni durante l'orario scolastico, ex articolo 2048, 2° comma c.c..