§ SECONDA PARTE: Responsabilità penale.

A. Responsabilità penale

A 1. Responsabilità penale delle sole persone fisiche

Il nostro diritto positivo non prevedeva, in passato tassativamente, forme di responsabilità penale a carico delle persone giuridiche, rimanendo pertanto invariato il principio di matrice romanistica "societas delinquere non potest". Tale norma è ricavabile dall'interpretazione a contrario dell'articolo 197 c.p., il quale prevede il dovere in capo alla persona giuridica (Ente, impresa…) di pagare, in caso di insolvibilità del condannato, la somma prevista come multa o ammenda.

Prevedendo un'ipotesi di responsabilità patrimoniale sussidiaria, il legislatore ha implicitamente escluso la possibilità che l'ente giuridico possa essere soggetto attivo di reato.

Il principio sopra esposto trova il suo fondamento anche nel dettato costituzionale, ed in particolare all'art. 27 Costituzione, che cristallizza il principio in base al quale la responsabilità penale è personale, poiché solo la persona umana può essere privata della libertà personale, e punita con la sanzione più grave fra quelle previste dall'ordinamento. A ciò si aggiunge che la pena ha finalità rieducativa (art. 27 Cost. 3° comma) e pertanto non sarebbe possibile attendersi la realizzazione di tale finalità nei confronti di un ente.

A differenza che in altre nazioni europee, il legislatore italiano configura tuttora la sola responsabilità amministrativa e non penale dell'ente pubblico.

Mentre va precisato che la legge n. 300 del 2000 ha previsto forme di responsabilità penale anche per le persone giuridiche private, nella persona di colui che ne ha la capacità decisionale.

Tuttavia dall'applicazione della legge 300 del 2000 è esclusa la Pubblica Amministrazione.

Ciò premesso, è facilmente intuibile come il personale scolastico, responsabile di lesioni causate ad un alunno, risponda penalmente qualora ne sussistano i presupposti.