§ SECONDA PARTE: Responsabilità penale.
A. Responsabilità penale
A 1. Responsabilità penale delle sole persone fisiche
Il
nostro diritto positivo non prevedeva, in passato tassativamente, forme di
responsabilità penale a carico delle persone giuridiche, rimanendo pertanto
invariato il principio di matrice romanistica
"societas delinquere non potest".
Tale norma è ricavabile dall'interpretazione
a contrario dell'articolo
197 c.p., il quale prevede il dovere in capo alla persona giuridica (Ente,
impresa…) di pagare, in caso di insolvibilità del condannato, la somma prevista
come multa o ammenda.
Prevedendo un'ipotesi di responsabilità patrimoniale sussidiaria, il legislatore
ha implicitamente escluso la possibilità che l'ente giuridico possa essere
soggetto attivo di reato.
Il
principio sopra esposto trova il suo fondamento anche nel dettato
costituzionale, ed in particolare all'art. 27 Costituzione, che cristallizza il
principio in base al quale la responsabilità penale è
personale, poiché
solo la persona umana può essere privata della libertà personale, e punita con
la sanzione più grave fra quelle previste dall'ordinamento. A ciò si aggiunge
che la pena ha finalità rieducativa (art. 27 Cost. 3° comma) e pertanto non
sarebbe possibile attendersi la realizzazione di tale finalità nei confronti di
un ente.
A
differenza che in altre nazioni europee, il legislatore italiano configura
tuttora la sola responsabilità amministrativa e non penale dell'ente pubblico.
Mentre
va precisato che la legge n. 300 del 2000 ha previsto forme di responsabilità
penale anche per le persone giuridiche private, nella persona di colui che ne ha
la capacità decisionale.
Tuttavia dall'applicazione della legge 300 del 2000 è esclusa la Pubblica
Amministrazione.
Ciò
premesso, è facilmente intuibile come il personale scolastico, responsabile di
lesioni causate ad un alunno, risponda penalmente qualora ne sussistano i
presupposti.