A 2. Responsabilità
penale conseguente ad azioni od omissioni
Il modello tipico di illecito penale è quello costituito da un reato di
azione. In linea generale, solo a seguito di un'azione contraria all'ordinamento
da parte di un soggetto si può parlare di illecito secondo il codice penale.
Tuttavia possono verificarsi ipotesi - e ciò avviene attualmente sempre
più spesso - in cui lesioni di interessi giuridici tutelati, avvengono a seguito
di omissioni. Tale situazione ha finito per interrogare i giuristi relativamente
alla questione politico-criminale della compatibilità tra la punizione di
omissioni e la protezione dei beni giuridici. Alcuni autori in dottrina hanno
affermato che le fattispecie omissive costituirebbero lo strumento
tecnico-legislativo privilegiato per realizzare la funzione propulsiva del
diritto penale.
Preliminarmente è necessario fornire una
definizione di reato omissivo, per poter poi circoscrivere le norme all'ambito
di applicazione che a noi interessa.
Il reato omissivo proprio è l'illecito consistente nel mancato compimento
di un'azione che la legge penale comanda di realizzare.
Al contrario si possono definire reati omissivi impropri quelle azioni che
consistono nella violazione dell'obbligo di impedire il verificarsi di un evento
tipico, ai sensi di una fattispecie commissiva base. In questi casi l'omittente
assume il ruolo di garante della salvaguardia del bene protetto e risponde anche
dei risultati connessi al suo mancato attivarsi.
Proprio a tale seconda categoria appartengono i reati commessi dal
personale scolastico che, non vigilando o vigilando in maniera non adeguata,
permette il verificarsi dell'evento lesivo.
Corre l'obbligo di precisare, comunque, che la categoria dei reati
omissivi impropri è priva di una tipizzazione legislativa ed è stata elaborata
dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
La definizione di reato omissivo proprio è data dall'articolo 40 cpv c.p.,
il quale afferma: "
il non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo".
Tale fattispecie criminosa è sanzionabile solo quando vi sia il nesso di
causalità giuridica, che abbiamo analizzato in precedenza in relazione alla
responsabilità civile: solo in presenza di tale nesso di causalità tra condotta
ed evento lesivo si può parlare di reato omissivo, con conseguente applicabilità
dell'articolo 40 cpv c.p. ai soli reati di evento.
Accanto al fattore condotta - evento, deve sussistere l'elemento della
posizione di garanzia, vale a dire dell'obbligo che sussiste in capo ad un
soggetto di attivarsi per evitare l'evento lesivo.
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Esempio tipico dell'obbligo di garanzia è quello del
personale scolastico che è tenuto a vigilare i propri alunni durante il tempo in
cui sono loro affidati ed a porre in essere tutte le misure necessarie al fine
di evitare un evento dannoso.
L'obbligo di garanzia, a sua volta, prevede due sottocategorie: la
posizione di protezione e quella di controllo. La prima ha lo scopo di
preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono
minacciarne l'integrità.
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Esempio tipico di posizione di protezione è quella dei
genitori, tutori, personale scolastico.
La posizione di controllo, invece, ha come fine quello di neutralizzare
determinate fonti di pericolo in modo da garantire l'integrità di tutti i beni
giuridici che ne possono risultare minacciati.
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Esempio di posizione di controllo può essere quella del
Dirigente Scolastico che ha l'obbligo di impedire il verificarsi di eventi
dannosi a causa della pericolosità dell'edificio scolastico o degli impianti
dell'Istituzione stessa. Nel caso prospettato, infatti, il Dirigente
Scolastico, il quale ha il potere decisionale e la rappresentanza legale
dell'Istituzione, ha il dovere di assicurarsi che l'edificio sia idoneo per
l'attività che deve essere svolta al suo interno.
Inoltre, nel caso riscontri delle non conformità
rispetto alle norme riguardanti la sicurezza degli ambienti, deve provvedere
alla loro messa a norma, affinché non si verifichino eventi lesivi nei confronti
di coloro che frequentano gli ambienti scolastici stessi.
In capo al Dirigente Scolastico, dunque, sorge un duplice dovere: un
dovere di controllo per verificare se l'Istituzione scolastica rispetta le
normative di sicurezza previste ed un
dovere di azione, nel caso si sia
riscontrata la pericolosità dell'edificio o di parte di esso o di impianti, per
porre in essere, in breve tempo, la loro messa a norma.
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Esempio di posizione di controllo è quella del Dirigente
Scolastico che ha il dovere di controllare, quale titolare del trattamento dei
dati personali, se il o i responsabili del trattamento rispettino le regole
previste in materia e, nel caso questo non avvenga, di intervenire per far sì
che il responsabile rispetti le regole dettate dal decreto legislativo 196/2003
e dal DPS interno.
Con riferimento alla problematica che stiamo esaminando - fatta eccezione
per i casi di azioni dolose da parte del personale scolastico - per lo più gli
eventi lesivi sono conseguenza di azioni colpose, cioè non volute dal docente o
dal personale ausiliario. Tali reati sono fattispecie conseguenti a condotte
tenute dal personale scolastico, che contrastano con l'ordinamento e la cui
inosservanza ha causato un danno ad un soggetto, che in quel momento si trovava
sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica.
L'azione che provoca un evento lesivo nei casi riguardanti il personale
scolastico è per lo più rappresentata da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Tale condotta viene
sanzionata ai sensi dell'articolo 43 c.p.
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Esempio: un docente non rispetta l'ordine di sorvegliare il
piano di sua competenza durante la ricreazione: questi
contravviene a quanto disposto dall'articolo 43 c.p. e, nel caso in cui un
alunno causi un danno ad un compagno, il docente che ha contravvenuto al proprio
obbligo di vigilanza sarà responsabile per colpa (non voleva l'evento, ma
l'inosservanza dell'ordine ha contribuito a causare l'evento dannoso).
Anche nel caso di reati commissivi è necessario verificare l'esistenza del
nesso di causalità condotta-evento. Per verificare se esista o meno tale nesso è
necessario rispondere al seguente quesito: se fosse stata tenuta una condotta
nel pieno rispetto dei regolamenti e delle norme in materia, l'evento si sarebbe
comunque verificato? Se la risposta è affermativa il nesso di causalità non è
tale da fondare la colpevolezza del soggetto che ha contravvenuto i principi di
cui all'articolo 43 c.p..
Al contrario se l'evento non si sarebbe verificato se la condotta fosse
stata rigorosa, allora il soggetto sarà responsabile dell'evento lesivo perché,
anche se involontariamente, ha contribuito alla sua realizzazione.
Al fianco di tale ragionamento si pongono anche le regole di esperienza
ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità o meno di determinate
situazioni e comportamenti, per cui un docente dovrebbe sapere per esperienza
che in certi momenti la probabilità che gli alunni possano incorrere in pericoli
è maggiore rispetto ad altri e quindi dovrebbe assumere tutte quelle precauzioni
necessarie affinché nulla di pregiudizievole succeda. Tali regole di esperienza
possono essere riassunte nei giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti
nel tempo.
Ovviamente il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento deve
essere effettuato
ex ante in base al parametro oggettivo dell'
homo
eiusdem professionis et condicionis, ossia la misura di diligenza dovrà
essere quella del modello agente che svolga la stessa professione o mestiere
dell'agente reale.
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Esempio: un
alunno causa una lesione ad un compagno durante una gita scolastica:
è pacifico che i ragazzi durante la gita scolastica (viaggio di istruzione) sono
sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica e del personale scolastico
che li accompagna. E' altrettanto pacifico che in tale situazione la percentuale
di probabilità che possa configurarsi una situazione di pericolo è più alta di
quella che si ha quando gli alunni sono chiusi in classe. Date queste premesse è
dovere del personale scolastico porre in essere tutte le precauzioni possibili
per scongiurare, nel limite della prevedibilità, un qualsiasi evento lesivo per
gli alunni. Se la condotta del docente non risponde a tale requisito, cioè ha
preso precauzioni non sufficienti, può essere responsabile per l'evento dannoso
procurato da un alunno ad un compagno. Anche in questo caso la responsabilità è
per colpa e non per dolo, perché l'evento non è voluto.