§ C. Rapporti Scuola-Alunno-Genitori


E’ opportuno fare un brevissimo accenno a tale problematica, dal momento che spesso si verificano errate applicazioni delle norme sulla riservatezza, a discapito di quelle concernenti il diritto da parte dei genitori di essere informati per poter svolgere il compito educativo loro affidato dalla Costituzione. L’argomento meriterebbe un approfondimento maggiore, ma in questa sede ci limiteremo ad affrontare, sotto forma di casistica, i principali problemi applicativi che si possono verificare nelle Istituzioni Scolastiche.


In sintesi l’Istituzione scolastica dovrà fornire tutte le informazioni sul profitto scolastico dell’alunno maggiorenne al genitore che lo richieda.

N.B. Il diritto dei genitori alla conoscenza dell’andamento scolastico non può trovare ostacolo per il suo soddisfacimento nemmeno di fronte alla richiesta dell’alunno al mantenimento del segreto.

Infatti, il principio sotteso alla disciplina applicabile nei casi sopra esaminati, è che laddove la scuola debba assolvere ai compiti educativi e formativi, il diritto alla riservatezza del minore non solo rimane compresso, ma sorge un vero e proprio obbligo della scuola di mettere al corrente le famiglie dell’andamento dell’alunno in termini di profitto.


N.B. Tale formula di comunicazione deve essere sempre applicata nel caso di studenti maggiorenni e nell’ipotesi di soggetto minorenne, solo ove quest’ultimo lo abbia richiesto.

[1] Per una maggiore chiarezza e comprensione si vedano le normative in materia: legge 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria della gravidanza; la legge 685 del 1975 ed il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 riguardante interventi terapeutici in materia di stupefacenti; legge 135 del 1990 in materia di HIV ed AIDS