§ C.
Rapporti
Scuola-Alunno-Genitori
E’ opportuno fare un brevissimo accenno a tale problematica, dal momento che
spesso si verificano errate applicazioni delle norme sulla riservatezza, a
discapito di quelle concernenti il diritto da parte dei genitori di essere
informati per poter svolgere il compito educativo loro affidato dalla
Costituzione. L’argomento meriterebbe un approfondimento maggiore, ma in questa
sede ci limiteremo ad affrontare, sotto forma di casistica, i principali
problemi applicativi che si possono verificare nelle Istituzioni Scolastiche.
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Esempio in tema di comunicazione
istituzionale scuola-famiglia:
nei casi in cui l’alunno sia minorenne, la scuola ha l’obbligo di informare i
genitori sul suo rendimento scolastico, per permettere ai famigliari di poter
adottare gli opportuni interventi educativi.
Le problematiche più significative si verificano nel caso in cui lo studente sia
maggiorenne: se è vero che i genitori non esercitano più la potestà
parentale sul ragazzo divenuto maggiorenne, è altrettanto vero che i principi
generali in materia di filiazione, di obblighi al mantenimento ed istruzione
della prole si ritengono validi anche oltre il compimento della maggiore età da
parte del ragazzo. Tale obbligo, dunque, che si protrae oltre il
diciottesimo anno di età, fa sì che il profitto scolastico del ragazzo ricada
nella sfera giuridica di diretta pertinenza dei genitori, i quali hanno il
corrispondente diritto di conoscere il profitto del figlio.
Va tuttavia sottolineato che, contrariamente a quanto avviene per i minori,
l’obbligo informativo nei casi di ragazzi maggiorenni non sorge automaticamente
in capo all’Istituzione Scolastica, ma deve seguire ad un’espressa richiesta
dei genitori, che manifestino interesse alla conoscenza del
dato.
In sintesi l’Istituzione scolastica dovrà fornire tutte le informazioni sul
profitto scolastico dell’alunno maggiorenne al genitore che lo richieda.
N.B. Il diritto dei genitori alla conoscenza
dell’andamento scolastico non può trovare ostacolo per il suo soddisfacimento
nemmeno di fronte alla richiesta dell’alunno al mantenimento del segreto.
Infatti, il principio sotteso alla disciplina applicabile nei casi sopra
esaminati, è che laddove la scuola debba assolvere ai compiti educativi e
formativi, il diritto alla riservatezza del minore
non solo rimane compresso,
ma
sorge un vero e proprio obbligo della scuola di mettere al corrente le
famiglie dell’andamento dell’alunno in termini di profitto.
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Esempio in materia di frequenza
scolastica: il problema, anche in questo caso, non si pone con riferimento a ragazzi di
minore età, le cui assenze devono essere giustificate dai genitori.
Il problema sorge nel caso in cui lo studente sia maggiorenne e quindi possa
giustificare autonomamente le assenze scolastiche.
Il dato dell’assenza scolastica - che deve rientrare tra le comunicazioni tra
scuola e famiglia- spesso rimanda ad altri dati, che ricevono dal nostro
ordinamento una protezione superiore, come avviene per i dati sensibili, quali
le condizioni di salute del soggetto, nel caso in cui l’assenza sia stata
causata da malattia. Tale protezione impone all’Istituzione Scolastica di
comunicare alla famiglia solamente il contenuto meramente informativo
riguardante l’effettuazione o meno di assenze giustificate dallo studente ed il
numero delle stesse, senza però che sia data espressa contezza ai genitori delle
ragioni specifiche dell’assenza (quindi se sia dovuta o meno a malattia)[1].
N.B. Tale formula di comunicazione deve
essere sempre applicata nel caso di studenti maggiorenni e nell’ipotesi di
soggetto minorenne, solo ove quest’ultimo lo abbia richiesto.
[1]
Per una maggiore chiarezza e comprensione si vedano le normative in
materia: legge 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria della
gravidanza; la legge 685 del 1975 ed il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
riguardante interventi terapeutici in materia di stupefacenti; legge 135
del 1990 in materia di HIV ed AIDS