2. PARTE SECONDA


La disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi è regolata dalla legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dalla legge 15 del 2005.
§ A. Presupposti per l’accesso agli atti amministrativi
1. Oggetto della richiesta di accesso è necessariamente un documento amministrativo; con tale termine si intende una rappresentazione grafica di un complesso di elementi (dati) trattenuti su supporto materiale.
2. E’ necessario che vi sia un interesse diretto, attuale e concreto in capo al soggetto richiedente. Nella istanza, infatti, tale soggetto deve esporre analiticamente le ragioni che lo spingono a chiedere l’accesso, spiegando in particolare quale collegamento vi sia tra l’atto del quale si chiede la visione e/o la copia e la tutela della propria posizione giuridica.


3. Legittimato attivo a presentare la domanda di accesso agli atti è solamente colui il quale può dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali richiesti abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti e/o indiretti nei suoi confronti. L’interesse personale e concreto può concernere il conoscere gli atti già posti in essere o il partecipare alla formazione di quelli successivi.
4. Legittimato passivo è la Pubblica Amministrazione che riceve l’istanza. La richiesta di accesso agli atti deve essere presentata alla P.A. presso cui il documento oggetto della richiesta si è formato e/o è detenuto.