§ C. Accesso agli atti degli organi collegiali


v Il Consiglio d’Istituto ha competenza in materia di emanazione del regolamento d’Istituto, individuazione degli indirizzi generali della scuola e di determinazione delle forme di autofinanziamento, deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di disposizione in ordine all’impiego dei mezzi finanziari e l’approvazione del Piano per l’Offerta formativa. In base all’attuale disciplina, il Dirigente Scolastico deve presentare al Consiglio d’Istituto una relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa ed amministrativa volta a garantire un’ampia informazione ed un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi dell’Istituzione Scolastica.
v Il Collegio docenti ha poteri deliberanti in materia di funzionamento didattico, di cura della programmazione dell’azione educativa, di formulazione di proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e la relativa assegnazione ad esse dei docenti, di formazione dell’orario delle lezioni e di svolgimento di altre attività scolastiche. In sintesi al Collegio dei docenti è attribuita una funzione decisionale e propositiva a carattere tecnico-didattico.
In questa sede pare opportuno soffermarsi su singoli casi concreti per meglio comprendere il meccanismo dell’accesso agli atti in relazione ad organi collegiali.


N.B. Tuttavia il diritto è solo parziale, ossia si limita alle parti dei documenti che riguardano in modo specifico il figlio.
N.B. Per essere legittimati all’accesso è sufficiente essere genitore anche se non affidatario.