§ C.
Accesso agli atti degli
organi collegiali
v
Il Consiglio d’Istituto ha competenza in materia di emanazione del
regolamento d’Istituto, individuazione degli indirizzi generali della scuola e
di determinazione delle forme di autofinanziamento, deliberazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo, di disposizione in ordine all’impiego dei
mezzi finanziari e l’approvazione del Piano per l’Offerta formativa. In base
all’attuale disciplina, il Dirigente Scolastico deve presentare al Consiglio
d’Istituto una relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività
formativa, organizzativa ed amministrativa volta a garantire un’ampia
informazione ed un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli
organi dell’Istituzione Scolastica.
v
Il Collegio docenti ha poteri deliberanti in materia di
funzionamento didattico, di cura della programmazione dell’azione educativa, di
formulazione di proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la
composizione delle classi e la relativa assegnazione ad esse dei docenti, di
formazione dell’orario delle lezioni e di svolgimento di altre attività
scolastiche. In sintesi al Collegio dei docenti è attribuita una funzione
decisionale e propositiva a carattere tecnico-didattico.
In questa sede pare
opportuno soffermarsi su singoli casi concreti per meglio comprendere il
meccanismo dell’accesso agli atti in relazione ad organi collegiali.
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Esempio in materia di presentazione
dell’istanza di accesso da parte di un componente un organo collegiale:
se un componente di un organo collegiale presenta istanza di accesso agli atti
per prendere visione di documenti formati dall’organo collegiale di
appartenenza, va affermato che vi è un suo interesse alla conoscenza dell’atto.
Infatti tale conoscenza può essere necessaria a garantire il diritto del
soggetto di espletare il mandato conferitogli. Gli atti interni, infatti, sono
espressamente ricompresi dall'art. 22 della legge n. 241/90 fra i documenti
amministrativi oggetto di accesso "al fine di assicurare trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale". Va
tenuto presente, inoltre, che i dati oggetto dell’istanza non sono dati
sensibili, bensì personali. Dal momento che, in base all’articolo 59 del Codice
restano ferme le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi,
il rapporto fra diritto di accesso e diritto alla privacy va inteso nel senso
della prevalenza del diritto di trasparenza (accesso) quando sia esercitato per
la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (TAR Emilia Romagna,
11 ottobre 2001 n. 820).
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Esempio in materia di tutela di
situazioni giuridiche da parte di dipendenti dell’Istituzione Scolastica:
nel caso un docente presenti istanza di accesso agli
atti per ottenere copia dei verbali dell’organo collegiale di cui fa parte, per
esempio per poter rispondere a contestazioni mosse dall’Ufficio Scolastico
Regionale, tale istanza deve essere accolta, poiché in capo al docente è sorto
un diritto, quello cioè di giustificare il proprio operato all’Ufficio
Scolastico regionale. Pertanto l’eventuale diniego da parte del Dirigente
Scolastico fa sorgere in capo al docente richiedente la possibilità di impugnare
il provvedimento avanti al TAR (TAR Umbria, 29 gennaio 2003 n. 329)
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Esempio in materia di assegnazioni
degli insegnanti di sostegno in un determinato anno scolastico: nel
caso in cui un insegnante di sostegno presenti istanza di accesso agli atti,
richiedendo copia dei documenti riguardanti le assegnazioni degli insegnanti di
sostegno in quell’anno scolastico, sussiste in capo al docente richiedente
l’interesse. Infatti la documentazione coinvolge sia la collocazione del
richiedente all’interno dell’Istituzione Scolastica, sia lo svolgimento della
concreta funzione di docente prestata dallo stesso (TAR Puglia, 12 gennaio 2004
n. 145).
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Esempio in materia di istanza di
accesso agli atti presentata da un genitore: il genitore, che
richiede l’estrazione di copia di verbali del Consiglio di classe, Collegio
docenti, registri dei professori riferiti all’anno scolastico in cui si è
verificato l’episodio che ha coinvolto il figlio, ha un interesse a tutelare la
posizione del figlio per eventualmente agire in giudizio.
Pertanto in tal caso
sussiste il diritto di accesso ai documenti.
N.B. Tuttavia il diritto è solo parziale, ossia si
limita alle parti dei documenti che riguardano in modo specifico il figlio.
N.B. Per essere legittimati all’accesso è
sufficiente essere genitore anche se non affidatario.
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Esempio in materia di verbali del
consiglio di classe (limiti all’accesso):
qualora un genitore chieda di prendere visione del
verbale del consiglio di classe al fine di conoscere l’attività inerente la
sfera del figlio minore, il rilascio dell’atto deve essere limitato alla parte
che si riferisce allo studente il cui genitore ha presentato istanza di accesso
agli atti, dal momento che va salvaguardata la parte riguardante notizie e
giudizi inerenti altri alunni della classe.
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Esempio in materia di tutela di
interessi diffusi da parte di associazioni sindacali o associazioni dei
consumatori: disposizioni di legge in materia di salubrità degli ambienti di lavoro hanno
demandato a specifici organi il controllo sulla salubrità di detti ambienti.
Tale disciplina investe anche la scuola, in quanto Pubblica Amministrazione e
datore di lavoro. Pertanto il Coordinamento dei consumatori è riconosciuto
titolare della potestà di controllo verso un’Istituzione Scolastica e, in virtù
di tale potere, l’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di esibire tutti gli atti
relativi (TAR Puglia, 23 marzo 1999 n. 229).