§ D. Impugnazioni del provvedimento finale


L’articolo 25 della legge 241 del 1990 prevede alcuni strumenti per l’interessato, che precedentemente ha richiesto l’accesso agli atti, per contrastare il provvedimento finale emesso dalla Pubblica Amministrazione competente sulla sua istanza.
L’impugnazione al Tribunale Amministrativo Regionale è proponibile da parte dell’interessato entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento di diniego o di differimento emesso dalla Pubblica Amministrazione.
Il ricorso può essere presentato personalmente dall’interessato, senza la necessità di una difesa tecnica (legale).
La sentenza che può emettere il TAR, investito della questione, può essere di integrale accoglimento del ricorso, di parziale accoglimento, di accoglimento con modalità diverse dall’estrazione integrale di copia, di rigetto…
La sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale può essere appellata dinanzi al Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado.