§ D.
Impugnazioni del
provvedimento finale
L’articolo 25 della
legge 241 del 1990 prevede alcuni strumenti per l’interessato, che
precedentemente ha richiesto l’accesso agli atti, per contrastare il
provvedimento finale emesso dalla Pubblica Amministrazione competente sulla sua
istanza.
L’impugnazione al
Tribunale Amministrativo Regionale è proponibile da parte dell’interessato
entro e non oltre 30 giorni
dall’avvenuta conoscenza del provvedimento di diniego o di differimento emesso
dalla Pubblica Amministrazione.
Il ricorso può essere
presentato personalmente dall’interessato, senza la necessità di una difesa
tecnica (legale).
La sentenza che può
emettere il TAR, investito della questione, può essere di
integrale
accoglimento del ricorso, di
parziale accoglimento, di
accoglimento con modalità diverse dall’estrazione integrale di copia, di
rigetto…
La sentenza emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale può essere appellata dinanzi al Consiglio di
Stato, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado.