§ C.
Risarcimento del
danno in sede civile
Analizzeremo ora le tematiche della responsabilità civile legate alla privacy,
in quanto non è possibile in questa sede affrontare in modo più ampio il tema
della responsabilità civile molto complesso, rimandando ad un approfondimento
personale tutto il discorso più generale in merito alla differenza tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ed alle loro conseguenze
applicative nel mondo scolastico.
Preliminarmente deve chiarirsi a quale responsabilità ci riferiamo quando
trattiamo il risarcimento del danno previsto nel codice della privacy. La
responsabilità presa in considerazione è quella extracontrattuale o aquiliana
prevista dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile. In particolare, nelle
Istituzioni Scolastiche spesso accade che qualche alunno causi ad un compagno
delle lesioni gravi, a seguito di scherzi o giochi effettuati durante l’orario
scolastico in assenza o in presenza del docente nella classe a lui assegnata. In
tali casi il Docente è responsabile di quanto accaduto, in quanto la legge
prevede in capo allo stesso il dovere di vigilanza degli alunni durante l’orario
scolastico. Tuttavia la legge n. 312 del 1980 prevede che responsabile per gli
incidenti avvenuti all’interno di un’Istituzione Scolastica, a causa di dolo o
colpa nella vigilanza degli alunni, sia il Ministero dell’Istruzione, in quanto
quest’ultimo si surroga al personale docente nelle responsabilità civili
derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Il Ministero, poi, avrà la
possibilità di rivalersi sul docente responsabile.
Ciò premesso, il codice della privacy disciplina i casi di responsabilità civile
dagli
articoli 11 al 27, in particolare
l’
articolo 15 delinea quali sono
le conseguenze civilistiche connesse all’illecito trattamento:
-chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2050 del
codice civile;
-il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell’articolo 11, che prevede le modalità di trattamento e i requisiti dei dati.
Esaminata la norma contenuta nel codice privacy, è utile analizzare la
disciplina richiamata dall’articolo 15, ossia l’articolo 2050 c. c.. La
responsabilità extracontrattuale, prevista dall’articolo 2050 c. c., è
caratterizzata dal tipo di attività svolta (attività pericolosa) dall’autore
dell’illecito, che lo espone all’obbligo di dover risarcire i danni procurati a
terzi se non dimostra di aver adottato tutti gli accorgimenti possibili per
evitare il pregiudizio. Il codice privacy, richiamando l’articolo 2050 c. c., fa
rientrare il trattamento dei dati nelle attività pericolose, siccome
potenzialmente e naturalmente lesivo dei diritti fondamentali della persona,
quali il diritto alla riservatezza ed a non vedere diffuse notizie di carattere
personale.
Presupposto imprescindibile della responsabilità extracontrattuale è che gli
obblighi comportamentali, a cui il responsabile del trattamento deve attenersi,
previsti dal codice privacy, vengano dal soggetto violati e che sussistano gli
elementi del pregiudizio e del nesso causale che li lega alla condotta,
integrando l’illecito. Deve essere richiamata inoltre l’attenzione sulla
presunzione di colpa prevista dall’articolo 2050 c.c., per cui il soggetto è
ritenuto responsabile salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure idonee
ad evitare il danno.
E’, ora, necessario precisare quale danno sia risarcibile. Ai sensi
dell’articolo 15 è risarcibile anche il danno non patrimoniale. In sintesi
dobbiamo affermare che è risarcibile:
-il danno patrimoniale;
-il danno non patrimoniale;
-il danno non patrimoniale, derivante dalla violazione anche del solo
articolo 11 del codice privacy, di cui si è detto.
N.B. Per il risarcimento del danno
patrimoniale è necessario dare prova della sua esistenza e della sua entità,
tanto da poter quantificare in concreto il pregiudizio economico-patrimoniale
subito dalla vittima a causa dell’illecito. Per quanto concerne il danno non
patrimoniale è la stessa violazione a comportare la sussistenza del pregiudizio,
in quanto è la stessa norma a ritenere che l’illecito, una volta accertato,
produca effetti dannosi sul diritto alla riservatezza ed alla privacy della
vittima.
N.B. Perché si abbia il risarcimento del
danno non patrimoniale non è necessario che l’illecito costituisca una condotta
penalmente sanzionata, è sufficiente la previsione di una sanzione
amministrativa.