Art. 161 - Omessa o inidonea informativa all'interessato
1.La
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o,
nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi
specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.