Art. 163 - Omessa o incompleta notificazione
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Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, č
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o pių giornali indicati nel provvedimento che la applica.