Art. 164 - Omessa informazione o esibizione al Garante
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Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.