Art. 167 - Trattamento illecito di dati
-
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a
diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con
la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
-
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal
fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.