Art. 169 (note) - Misure di sicurezza
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Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
diecimila euro a cinquantamila euro.
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All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi,
anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando
un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o
per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei
mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a
pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi
di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.