Art. 170 - Inosservanza di provvedimenti del Garante
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Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143,
comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.