Art. 29 - Responsabile del trattamento
1. Il responsabile e' designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato
tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative,
possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui
al comma 2 e delle proprie istruzioni.