Art. 4 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche
se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in
ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o
piu' siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo
153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende,
inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte
di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi
di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i
servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2,
lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che
utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e'
necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti
testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende,
altresi', per:
a) "misure minime", il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale
di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una
sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare
a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio,
indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi
informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e
di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche
in uno specifico settore.