Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la
formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli
istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati,
possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalita' e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi
dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente
per le predette finalita'.
2. Resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano
altresi' ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi
e certificati.