4. I political criteria nei precedenti allargamenti.


Se nell'ambito del processo di adesione di nuovi Stati membri i parametri c.d politici sono venuti assumendo un sempre maggiore rilievo nell'ultimo decennio, in sintonia con la loro progressiva "costituzionalizzazione" negli atti istitutivi dell'Unione e con l'accentuazione degli aspetti "statuali" dell'Unione stessa, il riscontro di determinati requisiti nell'assetto politico-istituzionale degli ordinamenti entranti ha in realtà caratterizzato anche gli allargamenti verificatisi in passato, trovando riscontro nelle dichiarazioni dei Consigli europei e nelle valutazioni delle proposte di candidatura redatte dalla Commissione e dal Parlamento europei.
I documenti citati, le conclusioni dei Consigli europei in particolare, hanno infatti più volte messo in luce la presenza di valori comuni agli Stati aderenti alle Comunità europee, ravvisandoli in particolare nel pluralismo democratico e nel rispetto dei diritti umani[1].
Se nel caso dei primi Paesi coinvolti (Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, 1973) i rilievi degli organi comunitari hanno riguardato prevalentemente aspetti economici e relativi all'attuazione dell'acquis communautaire, nel periodo che ha preceduto l'adesione della Grecia (1981) e poi della Spagna e del Portogallo (1986) numerosi sono stati, in ambito comunitario, i riferimenti al sistema costituzionale e alla situazione politica dei Paesi candidati[2]. In particolare, gli organi comunitari hanno più volte posto l'accento sulla necessità dell'acquisizione di un sistema di democrazia pluralista come condizione per l'adesione alle Comunità. La molteplicità di tali rilievi è parsa però trovare giustificazione, come nel caso del recente allargamento, nella passata esperienza politica dei Paesi entranti.
Anche l'allargamento successivo (che ha riguardato Austria, Finlandia e Svezia, 1995), in cui gli ordinamenti coinvolti non risultavano reduci, come invece quelli del Mediterraneo, dalla transizione da regimi di tipo dittatoriale, ha comunque visto la Commissione valutare, ai fini dell'ammissione, oltre alla situazione economica dei Paesi candidati, anche quella politica, seppur con minore eco che nel caso di Grecia, Spagna e Portogallo.
Le precedenti esperienze di ampliamento dell'Unione, anzi già della Comunità europea, hanno presupposto quindi forse sin dalle origini la condivisione, seppur non ancora formalizzata in testi normativi, di principi o valori costituzionali comuni alla tradizione giuspubblicistica occidentale e agli Stati membri in particolare, come ha dimostrato il loro più attento riscontro in quelle situazioni che, come nel caso dei Paesi del Mediterraneo o dei nuovi Stati membri dell'Europa centro-orientale, più se ne sono discostate in periodi relativamente vicini all'adesione.

[1] V. le conclusioni dei Consigli europei di Copenaghen (aprile 1978), in cui in occasione dell'omicidio dell'on. Moro si dichiara che «le Conseil a souligné la ferme volonté des neufs Etats membres de mettre tout en oeuvre pour protéger les droits des individus et le fondement des institutions démocratiques» o di Stoccarda (giugno 1983), in cui nella Dichiarazione sull'Unione europea già si afferma l'intento degli Stati membri di «promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droit fondamentaux reconnus dans les constitutions et lois des Etats membres, dans la Convention Européenne pour la protection des droits de l'homme et la Charte Sociale Européenne, notamment la liberté, l'égalité et la justice sociale».
[2] V. in proposito le conclusioni di Maastricht del marzo 1981, in cui il Consiglio europeo esprime soddisfazione verso l'atteggiamento del re e del popolo spagnolo di fronte agli attacchi al sistema democratico del loro Paese e quelle di Londra, del novembre dello stesso anno, in cui, assunta la decisione d'intraprendere i negoziati per l'adesione, il Consiglio ribadisce la condivisione degli obiettivi della Comunità da parte dei popoli e dei "governi democratici" dei due Paesi coinvolti. V. inoltre il Parere della Commissione sulla domanda di adesione di Spagna e Portogallo, in Boll. CE, Suppl., rispettivamente 9/78, 9, ss; 5/78, 3, ss.