6. Il contenuto dei political criteria
.
6.1. Dati quindi il ruolo fondamentale
dei political criteria nel recente processo di allargamento e il loro
riscontro sia nei precedenti ampliamenti sia nelle prime forme di relazione
dell'Unione con i nuovi Stati membri dell'Europa centro-orientale, è opportuno
soffermarsi sulla stessa natura dei parametri politici, per poi analizzarne i
condizionamenti sui processi di attuazione costituzionale avviati ad Est.
Al di là delle formulazioni enunciate nei
documenti comunitari, quali aspetti dell'ordinamento costituzionale sono stati
ritenuti indici di quelle democrazia, stabilità istituzionale e stato di diritto
enunciati a Copenaghen?
La fonte più utile per la determinazione del
significato dei political criteria, in relazione soprattutto alla loro
applicazione, viene individuata in una serie di documenti comunitari che,
durante il processo di preparazione all'adesione dei Paesi entranti, ne hanno
seguito i progressi nell'avvicinamento a quei parametri che si chiedeva loro di
raggiungere.
Per rendere effettiva l'adesione dei nuovi membri, l'Unione
ha infatti predisposto un'apposita strategia composta di diversi strumenti, tra
i quali rientrava anche un'attività di monitoraggio della Commissione europea
sull'evoluzione rilevata nei Paesi candidati in relazione ad ognuno dei tre
settori di "adeguamento". Conformemente a quanto previsto dall'art. 49 del
Trattato, nel 1997 la Commissione europea ha elaborato per tutti i Paesi
candidati un'
opinion sulla situazione rilevata in relazione ai vari
aspetti dell'ordinamento che concorrono a definire i criteri di Copenaghen; a
tale documento hanno fatto seguito rapporti annuali, in cui venivano registrati
i progressi compiuti nei vari settori
[1].
L'analisi di tali documenti e di altri ad
essi collegati permette quindi di dare un più concreto contenuto a quei
political criteria che costituiscono, secondo i documenti comunitari, i
"valori costituzionali comuni" agli Stati membri.
6.2. Complessivamente, la Commissione
ha preso in esame composizione e funzionamento di tutti gli organi e i poteri
costituzionali, la presenza di forme di decentramento territoriale e le modalità
di tutela dei diritti umani.
Nel riscontro dei primi tre parametri, in
particolare (stabilità istituzionale, democrazia, stato di diritto), gli aspetti
dell'ordinamento che hanno rilevato a proposito del circuito d'indirizzo
politico hanno riguardato l'effettività della separazione dei poteri,
soprattutto con riferimento all'assenza di ingerenze da parte dell'esecutivo
sugli altri poteri, la presenza di un ruolo attivo in capo all'opposizione, la
libertà e la democraticità delle elezioni. Non hanno invece meritato particolare
attenzione altri aspetti, costitutivi del sistema, che concorrono a definire la
c.d. "forma di governo", come le modalità di elezione del Capo dello Stato (purchè
democratiche), l'estensione dei suoi poteri e il novero di quelli coperti da
controfirma o le forme di attuazione della relazione fiduciaria fra Parlamento e
Governo, purchè appunto al primo siano assicurate adeguate modalità di controllo
sul secondo.
Ancora, grande attenzione è stata invece
dedicata alla struttura e soprattutto al funzionamento degli apparati
amministrativo e giudiziario. A proposito di questi ultimi aspetti, così come di
quello concernente il decentramento territoriale, occorre peraltro rilevare che
la loro importanza è risultata significativa sia ai fini dei criteri politici,
sia di quelli concernenti l'applicazione dell'
acquis communautaire, che
necessita di amministratori e giudici in possesso di competenze specifiche e
inseriti in un sistema che garantisca un'efficiente attuazione della normativa
comunitaria.
Di entrambi i sopracitati rami, la
Commissione ha verificato l'indipendenza, le modalità di selezione e la
predisposizione di adeguate forme di preparazione, in relazione ovviamente anche
alle lingue e alle materie del diritto comunitario; in particolare, per
l'amministrazione si è più volte posto l'accento sulle conseguenze negative
derivanti dall'assenza di un'adeguata disciplina del pubblico impiego, che
sarebbe dovuta intervenire, secondo le indicazioni della Commissione, a
garantire la separazione fra politica e amministrazione e l'indipendenza
dell'amministrazione stessa.
Anche il decentramento territoriale, ai fini
del quale l'ingresso nell'Unione europea ha avuto sicuramente un segnato effetto
di stimolo, ha rilevato sia per la rispondenza ai parametri politici, garantendo
una maggiore vicinanza delle istituzioni ai cittadini, sia al fine di permettere
l'adesione ai programmi e la fruizione dei fondi comunitari strutturati sulla
base della destinazione a specifiche aree territoriali.
6.3 Il secondo ambito di aspetti
valutati dalla Commissione ha riguardato il rispetto dei diritti umani, a
proposito del quale si è potuta segnalare una generale rispondenza della
situazione dei Paesi candidati ai livelli minimi richiesti per l'adesione.
Nell'esame di questo aspetto, la Commissione ha posto in particolare l'accento
sui diritti che nel precedente regime erano risultati oggetto delle maggiori
forme di repressione (stampa, espressione, riunione, l'attività dell'autorità di
garanzia sulle comunicazioni). Nel caso specifico della Repubblica ceca, ad
esempio, taluni problemi erano posti inizialmente proprio da modalità inadeguate
di garanzia della stampa, nonché dalla normativa troppo restrittiva sulla
cittadinanza.
L'aspetto che però nella maggior parte dei Paesi coinvolti
dall'allargamento ha prestato il fianco alle maggiori critiche è risultata la
situazione delle minoranze nazionali che, presenti in misura considerevole in
quasi ognuno degli ordinamenti coinvolti, hanno rappresentato un settore di
particolare problematicità con riferimento al gruppo Rom, caratterizzato quasi
ovunque da condizioni di discriminazione. In riferimento ai gruppi minoritari,
la Commissione si è soffermata sul godimento, da parte loro, dei diritti civili
e politici nonché di quelli sociali, riservando particolare attenzione ad
aspetti come l'insegnamento nella lingua madre e la tutela delle culture
minoritarie
[2].
Proprio l'insistenza della Commissione su
questo punto ha costituito uno degli elementi che maggiormente hanno deposto in
favore dell'importanza riconosciuta ai criteri politici
tout court a
fronte del ruolo apparentemente preminente che sono parsi assumere, per taluni
aspetti, quelli economici o relativi all'
acquis.
[1]
La redazione dei rapporti annuali di valutazione dei progressi compiuti
dai Paesi candidati costituisce uno degli strumenti del processo di
adesione delineato dal Consiglio europeo di Lussemburgo nel dicembre del
1997.
[2]
I rapporti della Commissione europea sui progressi compiuti dai Paesi
candidati, così come i pareri iniziali sulle domande di adesione, sono
reperibili in internet all'indirizzo: www.europa.eu.int/comm/enlargement.