2. Il ruolo dei political criteria nel
recente allargamento.
Il processo di adeguamento degli Stati che
hanno aderito all'Unione tra il 2004 e il 2007 alle indicazioni del Consiglio
europeo di Copenaghen del 1993 si è quindi sviluppato in tre direzioni,
coinvolgendo il piano politico-istituzionale, quello economico e quello più
strettamente "comunitario", cioè di recepimento e applicazione della normativa
dell'Unione.
Nel quadro complessivo dei parametri imposti
dall'Unione, i criteri di tipo politico sono sembrati ad una prima analisi
assumere un'importanza minore di fronte a quelli economici e soprattutto a
quelli relativi all'
acquis. Taluni aspetti dell'ordinamento
costituzionale considerati parametro di valutazione ai fini della conformità ai
criteri politici, come la capacità amministrativa e giudiziaria e il
decentramento territoriale, sono stati verificati infatti anche dal punto di
vista dell'efficiente applicazione dell'
acquis communautaire, parendo
talvolta assumere anzi un ruolo più rilevante a tal fine.
Una serie di più approfondite considerazioni
portano però a concludere che, anche a testimonianza del diverso e più
significativo ruolo che l'Unione europea sta assumendo, i principi di
democraticità e rispetto dei diritti umani, strettamente legati al funzionamento
del sistema costituzionale, ricoprono un ruolo fondamentale sia
nell'allargamento appena avvenuto, sia nei processi di ampliamento che sono in
fase di negoziato o che costituiscono, da anni, oggetto di trattativa.
A questo
proposito occorre infatti mettere in luce il fatto che i criteri politici
costituiscono il primo gruppo dei parametri enunciati a Copenaghen e l'unico
settore in cui il raggiungimento di un livello minimo ritenuto soddisfacente è
considerato condizione preclusiva per l'avvio dei negoziati, che possono invece
essere iniziati anche nel mancato raggiungimento di taluni parametri di natura
economica e giuridica, con la previsione di periodi transitori
[1].
La
rilevanza di questo specifico aspetto è testimoniata anche dall'esclusione della
Slovacchia dal c.d. "gruppo di Lussemburgo" (così denominato dal luogo in cui
era riunito il Consiglio europeo che ha adottato la decisione), cioè dal novero
dei Paesi candidati dell'Europa centro-orientale cui per primi (insieme a Cipro)
è stato permesso nel 1998 di avviare i negoziati per l'adesione. Benché
presentasse infatti condizioni economiche piuttosto favorevoli, la Slovacchia
non rispettava taluni dei parametri oggetto dei political criteria[2]..
In riferimento poi ai processi di
allargamento attualmente in corso, il rilievo che vanno assumendo i criteri
politici rispetto agli altri parametri parrebbe almeno formalmente
preponderante, sia nelle vicende relative alla Turchia, sia in quelle che vedono
coinvolti i Balcani occidentali (v.
infra, nel testo).
[1]
V. le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre
1997. Sul punto,
cfr.
amplius, F. Hoffmeister,
Changing requirements for
membership, in A. Ott, K. Inglis (cur),
Handbook on European
enlargement. A commentary on the enlargement process, The Asser
Press, The Hague, 2002, 99.
[2]
Sulle fasi e sulle vicende del processo di preparazione all'adesione v.,
fra i molteplici contributi, M. Maresceau,
The EU Pre-Accession
Strategies: a political and Legal Analysis, in M. Maresceau e E.
Lannon (cur),
The EU's enlargement and Mediterranenan strategies.
A comparative
analysis,
Palgrave, Houndmills, 2001, 4, ss.; F. Cameron,
The European Union
and the challenge of enlargement, in M. Maresceau (cur),
Enlarging the European Union, Relations between the EU and Central and
Eastern Europe, Longman, London-New York, 1997, 241, ss.; K. Inglis,
The Pre-Accession strategy and the Accession Partnerships, in A.
Ott e K. Inglis,
op. cit., 103, ss; F. Constantin,
L'Agenda
2000 e i negoziati per l'adesione di Slovenia, Ungheria, Repubblica ceca,
Polonia ed Estonia, in
Est-Ovest, 1998/4, 5, ss.; L. Maurer,
Negotiations in progress, in A. Ott e K. Inglis (cur),
op. cit.,
113-122.