§ A.
Definizioni
Ai sensi
dell’
articolo 4 codice privacy, comma 1 lett. A
del d.lgs. 196 del 2003 per
trattamento
si intende "ogni operazione, effettuata anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione,la cancellazione e la distruzione di dati".
Dall’ampia definizione fornita dal decreto 196/2003 è facile comprendere come
tutte le Pubbliche Amministrazioni siano assoggettate alla normativa ivi
contenuta e che anche la semplice consultazione di dati implichi un trattamento
che, conseguentemente, comporta l’applicazione del codice in materia di
trattamento dei dati personali.
Ø
Principio di strumentalità del
trattamento: nei rapporti con soggetti pubblici domina il
principio della strumentalità del trattamento rispetto alla tutela
dell’interesse pubblico. Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono deputate
istituzionalmente allo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di
interesse collettivo. Pertanto nei casi in cui l’acquisizione, l’archiviazione o
la comunicazione di dati personali sia necessaria per il raggiungimento dei fini
istituzionali,
non occorre il consenso dell’interessato,
poiché le esigenze connesse alle attività di interesse collettivo assumono
rilevanza tale da comprimere le posizioni soggettive dei destinatari dell’azione
amministrativa.
[1]
Ne consegue che le
Istituzioni Scolastiche non devono richiedere il
consenso agli alunni o alle loro famiglie per il trattamento dei dati personali
se utilizzati per il raggiungimento di scopi istituzionali. Per un maggior
approfondimento confrontare
art. 95 del codice privacy.
N.B.
Occorre sottolineare che neanche con il consenso degli interessati
un’Istituzione Scolastica può trattare dati non pertinenti al proprio fine
istituzionale.
Nella prima parte del Codice è stata inserita una sorta di vocabolario, che
rende più chiaro il significato dei termini ivi contenuti al fine
dell’applicazione delle relative norme (articolo 4 del codice)
Pare opportuno in questa sede richiamare l’attenzione su due definizioni, che
possono confondere chi si appresta a leggere il testo dell’articolo 4 in maniera
frettolosa: si tratta della definizione dei concetti relativi ai dati giudiziari
ed ai dati sensibili.
Ø
Dati giudiziari
(art. 4, comma 1 lett. e): per dati giudiziari devono intendersi solo i dati
personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei relativi
carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi dell’articolo
60 e 61 del codice di procedura penale.
In sintesi la categoria dei
dati giudiziari è composta esclusivamente da informazioni riconducibili a
contenziosi penali. Ne consegue che le informazioni concernenti
contenziosi proposti avanti altre autorità giurisdizionali (amministrativa,
civile), sebbene riguardano contenziosi pendenti, devono essere ricomprese nella
categoria dei dati personali tout court.
Ø
Dati sensibili
(art. 4, comma 1 lett. d):
vengono ricompresi in tale categoria tutti i
dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale.
E’ bene soffermarsi sui dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, infatti i
dati sanitari devono essere conservati
separatamente dal resto dei dati e ne è preclusa comunque la diffusione.
Nella categoria di dati sanitari vengono inseriti i certificati medici, nonché
le annotazioni, usate nei registri delle presenze, in occasione dell’assenza dal
posto di lavoro per ragioni sanitarie.
-
Esempio in tema di prove
differenziate da parte di studenti
portatori di handicap: il Ministero ha ribadito che nessun
riferimento deve essere indicato nei tabelloni affissi all’albo d’Istituto,
mentre l’indicazione dell’effettuazione di prove differenziate deve essere
riportata nell’attestazione inerente la prova. Il Ministero ha ritenuto
eccessivo, rispetto alle esigenze di pubblicità delle prove scolastiche,
l’indicazione pubblica del percorso differenziato dello studente in situazioni
di handicap.
Ø
Titolare del trattamento dei dati
personali: secondo quanto sancito dall’articolo 4 del codice, il
titolare del trattamento può essere sia una persona fisica che una persona
giuridica. Superfluo ricordare che nel caso di Pubbliche Amministrazioni siamo
nel campo delle persone giuridiche.
L’
articolo 28 del codice privacy precisa che
quando il trattamento è effettuato da persone giuridiche, da una P.A o altro
ente, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od
organismo periferico, in persona di chi esercita un potere decisionale del tutto
autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza.
Nel caso delle Istituzioni Scolastiche il
titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
Ø
Responsabile del trattamento:
il codice prevede che tale figura possa essere una persona fisica o giuridica.
La scelta, a discrezione del titolare del trattamento, deve però rispecchiare
alcune caratteristiche peculiari: il responsabile deve essere individuato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza
art. 29 comma 2 del codice privacy.
Nelle
Istituzioni Scolastiche la persona che meglio risponde ai requisiti sopra
enunciati è il DSGA.
N.B.
Il codice non impone la forma
scritta per l’attribuzione della qualifica, che pertanto può essere fatta anche
in forma orale dal titolare del trattamento, ma impone la forma scritta per
l’analitica specificazione dei compiti attribuiti al responsabile del
trattamento.
Può essere nominato più di un responsabile del
trattamento, responsabile che può anche essere un soggetto esterno
all’Istituzione Scolastica.
-
Esempio: si pensi al
rapporto convenzionale per l’assistenza agli strumenti informatici. La società affidataria del servizio di assistenza diviene detentrice dei dati già in
possesso dell’Istituzione Scolastica. Pertanto la ditta affidataria deve
impegnarsi a garantire nei confronti degli interessati un livello di trattamento
dei dati almeno pari a quello curato presso l’Istituzione Scolastica. Quindi la
società dovrà assumere la qualità di responsabile del trattamento. Occorre
precisare che il Dirigente scolastico nel corso delle procedura ad evidenza
pubblica adottate per l’individuazione dell’impresa affidataria del servizio di
assistenza informatica, dovrà precisare che, in conseguenza dell’aggiudicazione,
l’impresa è tenuta ad assumere la qualità di responsabile.
Ø
Incaricato del trattamento:
possono essere solo persone fisiche. La designazione scritta può essere
effettuata in due modalità: affidamento dell’incarico
ad un’unità o
ad
personam.
-
Esempio di incarico ad un’unità:
incarico affidato al personale di segreteria (inteso come tutti coloro che sono
preposti all’ufficio di segreteria), oppure tutti gli insegnanti della prima ora
(qualsiasi sia l’insegnante, che di anno in anno può cambiare). Tale modalità di
designazione è diretta ad ottimizzare l’attività di giustificazione delle
assenze effettuate dai ragazzi. In tal caso l’insegnante della prima ora,
qualunque esso sia, è autorizzato a ricevere la giustificazione ed a trattare i
dati relativi. In caso contrario, se non fosse individuata un’unità, ma solo una
persona singola, si potrebbe verificare il caso in cui l’insegnante nominato nel
giorno preso in considerazione sia assente, in tal caso nessun altro insegnante
potrebbe trattare il dato poiché privo di incarico.
[1]
Si rimanda a CALCAGNO, La tutela della riservatezza dei dati personali
nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, in www. Formex.it
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