§ A.
Sanzioni penali
Le fattispecie penali
in materia di trattamento dei dati personali sono reati propri, ossia reati che
non possono essere commessi da un soggetto qualunque, bensì da colui il quale è
in possesso di determinati requisiti.
Del comportamento,
ritenuto illecito, dovrà rispondere astrattamente l’Ente quale "titolare" del
trattamento dei dati. Tuttavia, poiché in base alle norme generali di diritto
penale, può delinquere solo una persona fisica la sanzione verrà comminata al
responsabile del trattamento dei dati, nella qualità di trasgressore ed
eventualmente anche al dirigente della struttura che ha nominato il responsabile
del trattamento.
Infatti il titolare del
trattamento ha il dovere di controllo ed il potere di intervento sui
comportamenti del responsabile. Va precisato, tuttavia, che il dirigente
risponderà solo se ricorrono i requisiti del concorso di persone nel reato, ai
sensi dell’articolo 110 c.p.
In particolare è
necessario individuare concretamente se del delitto debba rispondere il
titolare, il responsabile o altri soggetti incaricati.
Ai sensi dell’articolo
110 c.p. per l’affermazione della responsabilità penale del Dirigente Scolastico
(titolare del trattamento) non è sufficiente la mera condotta colposa (omissione
dei poteri di controllo sul responsabile), è,altresì, necessario che anche il
titolare abbia la coscienza e la volontà del fatto criminoso ed inoltre la
volontà di concorrere, unitamente al responsabile, all’illecito trattamento dei
dati.
N.B. Anche i soggetti esterni all’Istituzione
Scolastica, nominati responsabili del trattamento, possono rispondere penalmente
degli illeciti commessi.
-
Esempio inerente i soggetti con
compiti di manutenzione agli apparati informatici nominati responsabili del
trattamento: come abbiamo visto nella prima parte del presente
lavoro, coloro i quali sono deputati alla manutenzione degli strumenti
informatici, dal momento che vengono a contatto con i dati raccolti
dall’Istituzione Scolastica, devono assumere la qualifica di responsabili del
trattamento. Pertanto, nel caso in cui tali soggetti violino le norme
concernenti il trattamento dei dati personali, arrecando un nocumento ad altri
soggetti, saranno penalmente responsabili.
La previsione delle
sanzioni penali dei comportamenti illeciti riguardanti il trattamento dei dati
personali è contenuta nell’articolo 167 del Codice Privacy.
La norma prevede una
forma di illecito, sottoposta alla condizione obiettiva di punibilità
consistente nella derivazione dal fatto illecito di un nocumento ai diritti
dell’interessato.
In sintesi ai fini
dell’integrazione della fattispecie penale in esame è necessario:
-
elemento oggettivo:
il verificarsi della
condizione obiettiva di punibilità del nocumento ai diritti dell’interessato;
-
elemento soggettivo:
il dolo specifico e
cioè l’aver agito al fine di trarne profitto per sé o per altri o di recare ad
altri un danno.
Il legislatore ha
ritenuto che solo quando il diritto dell’interessato alla privacy subisce una
effettiva e concreta lesione (nocumento) possa dirsi integrato il reato penale.
N.B. Non costituisce reato la semplice irregolarità
procedimentale o la violazione formale che non abbia importato un vulnus
apprezzabile nei confronti dei soggetti passivi titolari dell’interesse protetto
(Cass. Penale, Sezione III, 28 maggio-9 luglio 2004 n. 30134).
Condotte incriminate.
1.
L’
articolo 167
codice privacy prevede molteplici modalità di condotta.
In particolare il primo
comma può a sua volta essere suddiviso in due parti: il primo periodo punisce il
procedere al trattamento dei dati in violazione alle disposizioni richiamate dal
Codice.
Il secondo periodo del
primo comma, invece, sanziona l’ipotesi in cui la condotta di trattamento
illecito sia realizzata mediante comunicazione o diffusione dei dati stessi.
Il secondo comma
dell’articolo 167 codice privacy prevede pene più severe per la condotta posta
in essere in violazione delle seguenti norme:
-art. 17, il quale disciplina il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenti rischi specifici per diritti e libertà
fondamentali;
-art. 20,21,22 comma 8 e 11, che disciplinano il trattamento di dati
sensibili e giudiziari effettuato da soggetti pubblici;
-art. 25 che disciplina il divieto di comunicazione e di diffusione dei
dati;
-art. 26 e 27 che disciplinano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari effettuato da soggetti privati;
-art. 45 che disciplina il trasferimento all’estero.
L’articolo 167,
tuttavia, termina la sua formulazione con una clausola, che merita di essere
presa in considerazione. Si tratta della espressione: "…salvo che il fatto
costituisca più grave reato…".
Le ipotesi del codice
penale, che vengono chiamate in causa, sono l’ipotesi di abuso d’ufficio (art.
323 c.p.) e di rivelazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.).
-
Esempio in materia di abuso d’ufficio:
il responsabile del trattamento di un’Istituzione Scolastica riferisce i dati
(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono) degli studenti meno preparati ad
un docente, al fine di consentire a quest’ultimo di poter svolgere lezioni
private. In tale ipotesi si dovrà applicare la più grave sanzione prevista
dall’articolo 323 c.p. e non quella prevista dall’articolo 167 codice privacy.
Infatti il responsabile del trattamento con il suo comportamento non solo viola
l’articolo 18 codice privacy che stabilisce che i dati possono essere trattati
solo per fini istituzionali, ma agendo volontariamente e con l’intenzione di
procurare ad un terzo (il docente) un ingiusto profitto, pone in essere il più
grave reato di abuso d’ufficio.
-
Esempio in materia di pubblicazione
dei risultati degli scrutini: nessuna norma in materia di privacy
vieta la pubblicazione dei risultati degli scrutini. Essi devono essere
pubblicati come previsto dalla normativa in materia.
Anche il Garante
privacy è intervenuto sul punto con un comunicato stampa del 3 dicembre 2004,
nel quale ha ribadito che non esiste alcun provvedimento che imponga di tenere
segreti i risultati dei compiti in classe, delle interrogazioni e degli
scrutini. Non devono essere consegnati in busta chiusa agli alunni, in quanto
non rientrano nella categoria dei dati sensibili; al contrario devono essere
pubblicati. A tale proposito è opportuno richiamare anche la circolare
ministeriale n. 261 del 2000, che ribadisce il concetto anche con riferimento
all’Esame di Stato.
Nell’esempio
prospettato, dunque, la pubblicazione dei risultati degli scrutini non comporta
alcuna responsabilità penale in capo al responsabile del trattamento.
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Esempio in materia di trattamento di
dati sensibili, attinenti all’esercizio della sessualità: nel caso in
cui l’Istituzione Scolastica venga a conoscenza dell’accesso del minore alla
contraccezione e tale dato venga rivelato a terzi estranei, il responsabile del
trattamento non risponderà del reato di illecito trattamento di dati sensibili
previsto dall’articolo 167 codice privacy, ma del più grave reato previsto
dall’articolo 326 c.p. in materia di rivelazione di segreto d’ufficio, posto in
essere dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
N.B. A fronte del riconosciuto diritto attribuito
al minore di poter ottenere l’accesso alla contraccezione, il comportamento del
docente, il quale viola la riservatezza perché informa i genitori della
situazione, rileva penalmente. Infatti il diritto alla riservatezza, come
abbiamo visto nella seconda parte del presente lavoro, deve essere riconosciuto
al minore nei confronti di tutti, ivi compresi i genitori.
Al contrario, il comportamento del docente, il
quale avverte il genitore delle cattive frequentazioni del minore, è scriminato
e quindi non punibile. In tale caso, infatti, il diritto del minore alla
riservatezza si contrappone al diritto dei genitori ad essere informati sul
comportamento dei figli.
-
Esempio inerente la rivelazione di
dati sensibili riguardanti interventi terapeutici in materia di stupefacenti:
in virtù del comma 3 articolo 120 T.U. sugli stupefacenti, il minore che faccia
uso di sostanze stupefacenti ha diritto all’anonimato, nel caso in cui intenda
sottoporsi personalmente ad accertamenti diagnostici ed interventi terapeutici e
riabilitativi.
Il Dirigente Scolastico
o un Docente che rivela le notizie sopra richiamate ai genitori commette un
reato.
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Esempio in materia di rivelazione di
dati sanitari in genere: il Dirigente Scolastico o il Docente che
riveli la malattia da cui risulti affetto uno studente è responsabile penalmente
ai sensi dell’articolo 326 c.p.
N.B. Nel caso in cui si debba tutelare un diritto
pari a quello dell’interesse alla riservatezza ai sensi dell’articolo 60 codice
privacy (ad esempio in caso di colluttazione tra studenti a seguito della quale
i due studenti riportano ferite con perdite di sangue) il Dirigente Scolastico o
il Docente che riveli al genitore di uno dei due studenti feriti che l’altro
studente è affetto da malattia contagiosa, quale l’H. I. V., non è penalmente
responsabile.
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Esempio in materia di libertà
fondamentali: nel caso in cui il Dirigente Scolastico o un Docente
riveli al genitore la scelta di un credo religioso o l’appartenenza ad un
partito politico da parte del figlio, tale comportamento non integra una
fattispecie penale.
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Esempio in materia di dati sensibili
richiesti da un’Autorità Giudiziaria: in tali casi il diritto in
questione è almeno di pari rango rispetto a quello della riservatezza e,
pertanto, i dati devono essere comunicati all’Autorità Giudiziaria, senza che il
Dirigente Scolastico, che li comunica, incorra in alcuna sanzione penale.
2.
Articolo 168 codice privacy: il reato si
consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rilasciate, o nel
momento in cui vengono prodotti gli atti o i documenti falsificati. La norma è
posta a tutela dell’azione del Garante.
3.
Articolo 169 codice privacy: disciplina la
omessa adozione di misure di sicurezza. Tale disciplina costituisce una norma
penale in bianco, la cui concretizzazione risulta affidata ad ulteriori
prescrizioni legislative e regolamentari. Tali prescrizioni delineano le misure
minime di sicurezza, la cui omissione integra la fattispecie penale di cui
all’articolo 169, dal momento che comporta un grave pericolo di lesione dei
diritti alla persona. Tale disciplina si riferisce in particolare al
trattamento, attraverso mezzi informatici, dei dati, i quali diventano, così,
estremamente vulnerabili. Ecco dunque la necessità di ricorrere ad idonee misure
di sicurezza, sia rivolta all’interno che all’esterno della rete informatica.
Nel codice della
privacy il legislatore ha previsto sanzioni severe per chi, dall’interno, non
pone in essere le minime misure di sicurezza richieste. Tuttavia, il legislatore
prevede sanzioni altrettanto severe per colui il quale dall’esterno intende
aggredire i sistemi informatici (art. 615 ter c.p.).
N.B. Anche la mancata adozione del Documento
Programmatico per la Sicurezza (DPS) fa sorgere una responsabilità penale in
capo al titolare del trattamento. Infatti, dal momento che il DPS contiene
scelte di indirizzo inerenti al profilo della sicurezza dei dati gestiti, e che
l’articolo 4 lettera f del codice attribuisce, in capo al titolare, le decisione
in ordine alle finalità anche sotto il profilo della sicurezza, ne consegue che
il titolare del trattamento dati è l’unico responsabile dal punto di vista
penale dell’omessa adozione del DPS.
L’applicazione
dell’articolo 169 riguarda anche il mancato aggiornamento del DPS nonché
l’omessa verifica periodica sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate
sulla base dello stesso piano.
Il Titolare del
trattamento all’interno di un’Istituzione Scolastica dovrà, pertanto, porre in
essere tutte le necessarie accortezze tali da evitare intrusioni di virus
informatici o altro.
Inoltre la redazione
incompleta del DPS comporta responsabilità penale solo nel caso in cui le
informazioni omesse siano essenziali alle finalità del documento stesso. In caso
contrario tale incompletezza non integra una condotta penalmente rilevante in
capo al titolare del trattamento.
4.
Articolo 170 codice privacy: la norma
incrimina l’inosservanza dei provvedimenti del Garante, relativi ad
autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e di quelli assunti a seguito
di reclamo o ricorso dell’interessato volto a far valere i diritti
riconosciutigli dallo stesso codice del trattamento dei dati personali.
5.
Articolo 171 codice privacy: punisce la
violazione delle disposizioni previste agli articoli 113 comma 1, 114 del
codice, che richiamano la legge n. 300 del 1970.
6.
Articolo 172 codice privacy: stabilisce
pena accessoria, prevedendo la pubblicazione della sentenza di condanna. Tale
norma è limitata alle sole fattispecie delittuose quali il trattamento illecito
di dati personali, la falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante ed
l’inosservanza dei provvedimenti del Garante.