§ B.
Sanzioni
amministrative
La disciplina generale in materia di sanzioni amministrative è contenuta nella
legge 689 del 1981, la quale, però, deve tenere conto delle specifiche
disposizioni previste da altre e diverse leggi, che regolamentano settori
particolari. Gli articoli del codice della privacy, che disciplinano le sanzioni
amministrative sono il 161, il 162,il 163, il 164, il 165.
N.B. Le sanzioni amministrative, sebbene in
via astratta siano ascrivibili all’Ente quale titolare del trattamento, in
concreto saranno comminate nei confronti del responsabile del trattamento dei
dati personali, nella qualità di trasgressore ed al dirigente della struttura
(titolare) che ha nominato il responsabile, in quanto ha il dovere di
controllare l’operato del responsabile ed il potere di intervenire sui
comportamenti dello stesso.
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Articolo 161 codice privacy: sanziona i casi di omessa o inidonea
informativa all’interessato. In altre parole disciplina i casi in cui
l’informativa è stata effettuata senza rispettare le indicazioni fornite
dall’articolo 13 del codice privacy. In tale caso l’Istituzione Scolastica
sarà condannata al pagamento di una sanzione amministrativa, che varierà in
base al tipo di dato trattato in maniera inidonea.
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Articolo 162 codice privacy: punisce i casi in cui il
responsabile ceda i dati a terzi, in violazione di quanto previsto
dall’articolo 16 comma 1 lettera b dello stesso codice. Nell’ambito delle
Istituzioni Scolastiche la circolazione delle informazioni dovrà avvenire
sempre nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali.
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Articolo 163 codice privacy: disciplina l’omessa o incompleta
notificazione al Garante, ove richiesta.
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Articolo 164 codice privacy: sanziona il titolare o il
responsabile che, nel corso di una procedura giustiziale, che si sta
svolgendo avanti al Garante, non fornisca le richieste informazioni o non
dia luogo alla produzione di documenti richiesti.
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Articolo 165 codice privacy: prevede una sanzione accessoria, che
consiste nella pubblicazione del provvedimento ingiuntivo su uno o più
giornali indicati nello stesso provvedimento.