§ B. Sanzioni amministrative


La disciplina generale in materia di sanzioni amministrative è contenuta nella legge 689 del 1981, la quale, però, deve tenere conto delle specifiche disposizioni previste da altre e diverse leggi, che regolamentano settori particolari. Gli articoli del codice della privacy, che disciplinano le sanzioni amministrative sono il 161, il 162,il 163, il 164, il 165.

N.B. Le sanzioni amministrative, sebbene in via astratta siano ascrivibili all’Ente quale titolare del trattamento, in concreto saranno comminate nei confronti del responsabile del trattamento dei dati personali, nella qualità di trasgressore ed al dirigente della struttura (titolare) che ha nominato il responsabile, in quanto ha il dovere di controllare l’operato del responsabile ed il potere di intervenire sui comportamenti dello stesso.

  1. Articolo 161 codice privacy: sanziona i casi di omessa o inidonea informativa all’interessato. In altre parole disciplina i casi in cui l’informativa è stata effettuata senza rispettare le indicazioni fornite dall’articolo 13 del codice privacy. In tale caso l’Istituzione Scolastica sarà condannata al pagamento di una sanzione amministrativa, che varierà in base al tipo di dato trattato in maniera inidonea.
  2. Articolo 162 codice privacy: punisce i casi in cui il responsabile ceda i dati a terzi, in violazione di quanto previsto dall’articolo 16 comma 1 lettera b dello stesso codice. Nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche la circolazione delle informazioni dovrà avvenire sempre nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali.
  3. Articolo 163 codice privacy: disciplina l’omessa o incompleta notificazione al Garante, ove richiesta.
  4. Articolo 164 codice privacy: sanziona il titolare o il responsabile che, nel corso di una procedura giustiziale, che si sta svolgendo avanti al Garante, non fornisca le richieste informazioni o non dia luogo alla produzione di documenti richiesti.
  5. Articolo 165 codice privacy: prevede una sanzione accessoria, che consiste nella pubblicazione del provvedimento ingiuntivo su uno o più giornali indicati nello stesso provvedimento.